Min. Salute Decr. 21 luglio 2004

21 luglio 2004

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l’art. 7, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo
all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani;

Sentito l’Istituto superiore di sanita’ circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 150

———————–

Allegato

        LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE
       E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

                      Art. 7 - Legge n. 40/2004

                              PREMESSA

La  legge  19  febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione
medicalmente  assistita",  all'articolo  7  prevede la definizione da
parte   del   Ministro   della  Salute  di  "linee  guida  contenenti
l'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente   assistita",  linee  guida  "vincolanti  per  tutte  le
                       strutture autorizzate".
La   stessa  legge  stabilisce  modalita'  che  sono  da  rapportarsi
all'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche di procreazione
medicalmente  assistita  la  cui  definizione  sara' parte integrante
                     delle presenti linee guida.
           Verranno quindi presi in considerazione anche:

-  il  ricorso  alle  tecniche di procreazione medicalmente assistita
                            (articolo 4);
      - la gradualita' nel ricorso alle tecniche (articolo 4);
-  il  consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle
                    tecniche stesse (articolo 6);
-  l'accertamento  dei requisiti previsti per le coppie alle quali si
applicano   le   tecniche   di  procreazione  medicalmente  assistita
                           (articolo 12);
- le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani
                           (articolo 13);
-   i   limiti   all'applicazione   delle  tecniche  di  procreazione
        medicalmente assistita sugli embrioni (articolo 14).

Scopo  delle  presenti  linee  guida  e'  quello  di  fornire  chiare
indicazioni    agli    operatori    delle    strutture    autorizzate
all'applicazione   delle   tecniche   di   procreazione  medicalmente
assistita  affinche'  sia  assicurato  il  pieno  rispetto  di quanto
                        dettato dalla legge.

                            INTRODUZIONE

Secondo  una  prima  definizione  la  sterilita', almeno nella donna,
andrebbe  distinta  dall'infertilita',  intesa  come  incapacita'  di
condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalita' fetale. Nell'uomo,
invece,  essendo  il  concetto  di  aborto  ovviamente  estraneo alla
patologia  della  riproduzione,  i  due  termini  vengono  largamente
                      utilizzati come sinonimi.
Secondo  un'altra  definizione  una  coppia  e' considerata infertile
quando  non  e' stata in grado di concepire e di procreare un bambino
dopo  un  anno  o  piu'  di rapporti sessuali non protetti, mentre e'
sterile  la  coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti
da  una  condizione  fisica  permanente  che  non  rende possibile la
procreazione.  Secondo questa interpretazione il termine "sterilita'"
si  riferisce,  quindi,  ad  una  condizione  piu'  grave  e comunque
assoluta  di  "infertilita'"  riguardante  la coppia e non il singolo
                           membro di essa.
Ai  fini  delle  presenti  linee  guida i due termini, infertilita' e
              sterilita', saranno usati come sinonimi.
Viene  definita  sterilita'  (infertilita) l'assenza di concepimento,
oltre  ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari
                   rapporti sessuali non protetti.
Tutte  le  coppie  che  non  ottengono  gravidanza  nei termini sopra
definiti  costituiscono la popolazione delle coppie infertili. Questa
                    popolazione e' costituita da:

-  coppie  sterili  nelle  quali  siano  stati  accertati  fattori di
              sterilita' di almeno uno dei due coniugi;
-  coppie  con  sterilita'  idiopatica,  nelle  quali  non  sia stato
        possibile accertare un definito fattore responsabile;
-   coppie   subfertili,   per  ragioni  biologiche  o  per  ripetuta
                       abortivita' spontanea.

I  dati relativi all'incidenza ed alle principali cause di sterilita'
sono  simili  a  livello  mondiale.  Nella  tabella  che  segue  sono
           riportati i dati pubblicati da Collins e Spira.

Cause di Sterilita'

====================================================================
CAUSA DI STERILITA'             SPIRA              COLLINS
                                     FREQUENZA            FREQUENZA
====================================================================
Fattore Femminile                       57%                  54%
--------------------------------------------------------------------
Difetto ovulatorio                      29%                  27%
--------------------------------------------------------------------
Fattore tubarico                        16%                  22%
--------------------------------------------------------------------
Endometriosi                             7%                   5%
--------------------------------------------------------------------
Fattore Cervicale                        2%                   /
--------------------------------------------------------------------
Fattore Uterino                          3%                   /
--------------------------------------------------------------------
Fattore Maschile                        21%                  25%
--------------------------------------------------------------------
Sterilita' inspiegata                    4%                  17%
--------------------------------------------------------------------
Fattore Masch-Femm.                     18%                   /
--------------------------------------------------------------------
Altri                                    4%                   /
====================================================================

   Nella  nostra  societa'  motivazioni molteplici di ordine sociale,
economico  e  culturale portano molte donne a rinviare oltre la terza
decade  di  vita  la  ricerca  di  un concepimento. Dagli ultimi dati
relativi  alla  natalita' in Europa, infatti, emerge che l'eta' media
in  cui la donna italiana partorisce il primo figlio e' 30 anni, dato
aumentato  rispetto  al  precedente  rilievo  del 1990 dove risultava
essere di 29 anni.
   Il  fattore  temporale  si concretizza in tre differenti aspetti e
condizionale strategie diagnostiche:

   - eta' della donna;
   - esposizione alla probabilita' di concepire;
   - riserva ovarica.

   Eta'  della  donna:  e'  uno  dei  principali  limiti  posti  alla
fertilita' umana. Con l'eta', inoltre, aumenta il rischio di abortire
spontaneamente.  Tale  rischio  risulta  essere pari al 10% circa per
donne  di eta' < 30 anni, al 18% per i soggetti con eta' compresa fra
i  30  e  i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di
eta'  superiore  ai  35  anni  hanno una piu' elevata probabilita' di
avere   difficolta'   riproduttive   in   relazione   ad  aneuploidie
determinate da non-disgiunzioni cromosomiche.
   La  capacita'  riproduttiva  della  coppia  subisce un declino con
l'eta'.  Tale  fenomeno  si manifesta in maniera piu' sensibile nella
donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale e'
presente  una  donna  di eta> 35 anni e’ ridona del 50% rispetto alle
coppie nelle quali le donne hanno un’eta’ inferiore. Sebbene esistano
evidenze  scientifiche  che  la  fertilita’  nella donna diminuisca a
partire  dai  25  -  28 anni eunanimemente accettato che la riduzione
della capacita’ riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai
35  anni  con  un  progressivo  e considerevole calo fino al completo
esaurimento della funzionalita’ ovarica.
   Esposizione    alla   probabilita’   di   concepire:   la   durata
dell’infertilita’  rappresenta  il criterio che seleziona la prognosi
riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilita’.
Coppie  con  una  condizione  di sterilita’ di lunga durata hanno una
prognosi riproduttiva sfavorevole.
   Riserva  ovarica:  la  gonade  femminile,  diversamente  da quella
maschile,  e’ costituita da un numero finito di unita’ follicolari, e
quindi  di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato
suscettibile  di  un  irreversibile depauperamento. Esiste una soglia
critica  di  patrimonio  follicolare,  al  di  sotto  di  cui vi euna
riduzione  della  potenzialita’  riproduttiva  della  donna  che puo’
rappresentare  l’unico  elemento  determinante la sub-fertilita’, che
puo’  essere  dovuta  all’eta’  riproduttiva  avanzata ma anche ad un
ridotto  patrimonio  follicolare  congenito  (dissociazione  tra eta’
anagrafica  e patrimonio follicolare), o alla interferenza di fattori
iatrogeni  o  patologici  sulla  consistenza e consumo del patrimonio
follicolare  (infezioni,  esiti chirurgici, fattori ambientali, stili
di vita, etc.).
   Un orientamento sulla riserva ovarica puo’ essere ottenuto tramite
la  valutazione  dei  livelli  di  FSH  ed estradiolo eseguita in III
giornata del ciclo.

                        ACCESSO ALLE TECNICHE
                     (Articolo 4, Legge 40/2004)

1. Il ricorso alle tecniche di  procreazione  medicalmente assistita
   e’ consentito  solo quando sia  accertata  l’impossibilita di ri-
   muovere altrimenti le  cause impeditive della  procreazione ed e’
   comunque circoscritto ai casi di sterilità o di  infertilita’ in-
   spiegate documentate da atto medico nonche’ ai casi di sterilita’
   o di infertilita’ da causa accertata e certificata  da atto medi-
   co.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate
   in base ai seguenti principi:

   a. gradualita’, al fine di evitare il ricorso ad interventi aven-
   ti un grado di invasivita’ tecnico e psicologico piu’ gravoso per
   i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita’;

   b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

3. E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente as-
   sistita di tipo eterologo.

   Un’anamnesi  accurata ed un corretto esame obiettivo rappresentano
il  primo  passo  di  rilievo  nell’ambito del primo colloquio con la
coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, puo’ emergere
una  specifica  causa di infertilita/sterilita’ e cio’ puo’ aiutare a
focalizzare  le  successive valutazioni diagnostiche sui fattori piu’
probabilmente responsabili della infertilita/sterilita’ stessa.
   Le cause di infertilita/sterilita’ devono essere ricercate in modo
sistematico,  efficace  e  devono essere identificati tutti i fattori
rilevanti.
   Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei
desideri   della   coppia,   dell’eta’   della  donna,  della  durata
dell’infertilita/sterilita’ e dei dati personali emersi dall’anamnesi
e dall’esame obiettivo.
   Deve   essere   compilata   una   scheda  clinica,  contenente  le
valutazioni  e i dati pertinenti della coppia, che sara’ conservata a
cura del centro.

        CERTIFICAZIONE DI INFERTILITA’ (ai sensi del comma 1)

   Certificazione dello stato di infertilita’: puo’ essere effettuata
da ogni medico abilitato all’esercizio della professione.
   Certificazione  dello  stato  di  infertilita’  per l’accesso alle
tecniche   di   riproduzione   assistita:   viene   effettuata  dagli
specialisti del centro (per le patologie femminili il ginecologo; per
le   patologie   maschili  l’andrologo  o  l’urologo  con  competenze
andrologiche)  una  volta  assicurati  i  criteri  diagnostici  e  di
gradualita’ terapeutica.
   La   negazione   del  ricorso  alle  tecniche,  certificata  dallo
specialista, verra’ verificata dal responsabile d centro.

     GRADUALITA’ DELLE TECNICHE (ai sensi del comma 2, punto a)

   Spetta  al  medico,  secondo  scienza  e  coscienza,  definire  la
gradualita’  delle tecniche tenendo conto dell’eta’ della donna delle
problematiche  specifiche  e  dei rischi inerenti le singole tecniche
sia  per  la  donna  che per il concepito, del tempo di ricerca della
gravidanza e della specifica patologia diagnosticata nella coppia nel
rispetto  dei  principi etici della coppia stessa ed in osservanza al
dettato della legge.

                         CONSENSO INFORMATO
                     (Articolo 6, Legge 40/2004)

1. Per  le  finalita’  indicate  dal comma 3, prima del ricorso ed in
   ogni   fase   di   applicazione  delle  tecniche  di  procreazione
   medicalmente  assistita il medico informa in maniera dettagliata i
   soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e
   sui   possibili   effetti   collaterali   sanitari  e  psicologici
   conseguenti   all’applicazione   delle   tecniche   stesse,  sulle
   probabilita’  di  successo  e  sui  rischi dalle stesse derivanti,
   nonche’  sulle  relative  conseguenze giuridiche per la donna, per
   l’uomo  e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
   possibilita’ di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento
   ai  sensi  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
   modificazioni,  come  alternativa  alla  procreazione medicalmente
   assistita.  Le  informazioni  di  cui  al  presente comma e quelle
   concernenti  il  grado di invasivita’ delle tecniche nei confronti
   della  donna  e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle
   tecniche  applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una
   volonta’ consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla  coppia  devono  essere  prospettati  con  chiarezza  i costi
   economici  dell’intera  procedura  qualora  si tratti di strutture
   private autorizzate.
3. La  volonta’  di  entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
   procreazione  medicalmente  assistita  e’  espressa  per  iscritto
   congiuntamente  al  medico  responsabile  della struttura, secondo
   modalita’  definite  con  decreto  dei  Ministri della Giustizia e
   della  Salute,  adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
   legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla dato di entrata
   in  vigore  della  presente  legge.  Tra  la  manifestazione della
   volonta’  e  l’applicazione  della  tecnica  deve  intercorrere un
   termine  non  inferiore  a  sette  giorni. La volonta’ puo’ essere
   revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino
   al momento della fecondazione dell’ovulo.
4. Fatti  salvi  i requisiti previsti dalla presente legge; il medico
   responsabile  della  struttura puo’ decidere di non procedere alla
   procreazione  medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di
   ordine  medico-sanitario,  in  tale  caso deve fornire alla coppia
   motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai   richiedenti,   al   momento  di  accedere  alle  tecniche  di
   procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con
   chiarezza  e  mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di
   cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.

       ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTA ALLA COPPIA

   L’attivita’   di  consulenza  e’  un  processo  di  comunicazione,
riconosciuto   di   grande  beneficio,  correlato  ad  ogni  tipo  di
trattamento   offerto.   Ogni  centro  di  PMA  dovra’  prevedere  la
possibilita’ di consulenza alla coppia.
   L’attivita’ di consulenza deve essere resa accessibile, quindi, in
tutte     le     fasi    dell’approccio    diagnostico    terapeutico
dell’infertilita’  e,  eventualmente,  anche  dopo che il processo di
trattamento e’ stato completato.
   Tutti  i centri debbono garantire che la consulenza sia offerta ai
soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche. In tale
occasione  alle  coppie  devono  essere  forniti gli elementi utili a
maturare  una  accettazione  consapevole  della  tecnica proposta. In
particolare devono essere illustrati:

1. la  possibilita’ di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4
   maggio  1983,  n.  184  in  tema  di affidamento ed adozione, come
   alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
2. la  disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita
   (ivi  comprendendo  anche  i  divieti, le sanzioni, le tutele e le
   conseguenze giuridiche per l’uomo, per la donna e per il nascituro
   di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
3. le problematiche bioetiche;
4. le  diverse  tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di
   ciascuna  tecnica, con particolare riguardo alla loro invasivita’,
   nel rispetto dei principi etici della coppia e in osservanza della
   legge 40/2004;
5. l’impegno  dovuto  dai richiedenti (ivi comprendendo anche i tempi
   di  realizzazione,  l’eventuale  terapia farmacologica da seguire,
   gli  accertamenti  strumentali  e  di  laboratorio da esperire, le
   visite  ambulatoriali  ed  i  ricoveri,  anche in day hospital, da
   effettuare);
6. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
7. le probabilita’ di successo delle diverse tecniche;
8. i  rischi  per  la  madre  e  per  il/i  nascituro/i,  accertati o
   possibili,  quali  evidenziabili dalla letteratura scientifica; 9.
   gli  aspetti  psicologici  relativi  ai  singoli richiedenti, alla
   coppia e al nuovo nato;

10. la  possibilita’  di  crioconservazione  dei  gameti  maschili  e
    femminili;
11. la  possibilita’  di revoca del consenso da parte dei richiedenti
    fino al momento della fecondazione dell’ovulo;
12. la  possibilita’ da parte del medico responsabile della struttura
    di   non   procedere  alla  procreazione  medicalmente  assistita
    esclusivamente  per motivi di ordine medico-sanitario motivati in
    forma scritta;
13. la  possibilita’  di  crioconservazione  degli  embrioni nei casi
    conformi a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 40/2004;
14. i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata.

   A  volte  la  consulenza e’ in grado di aiutare alcuni pazienti ad
accettare  il fallimento del trattamento e ad accettare l’idea di non
avere  bambini.  E’ inoltre fondamentale anche quando si instaura una
gravidanza come esito di un trattamento.
   I  centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che
l’offerta della consulenza viene fatta di routine.
   L’offerta  dell’attivita’  di consulenza e sostegno deve includere
l’informazione scritta di chi la offre.
   L’attivita’  di  consulenza,  a  seconda  delle  situazioni,  puo’
essere:

1. decisionale il cui scopo fondamentale e’ di consentire ai soggetti
   di   comprendere   e   riflettere  nel  corso  della  proposta  di
   trattamento che li riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe
   avere  per loro, per le loro famiglie e sugli eventuali figli nati
   come risultato del trattamento.
Questo   tipo  di  consulenza  dovra’  essere  disponibile  prima  di
   intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.
L’operatore  che  offrira’ la consulenza dovra’ discutere con tutti i
   soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:

- per se stessi;
- per  i propri familiari inclusi figli gia esistenti o figli futuri,
  e per la societa’;
- per ogni figlio o figli che verranno;

2. di  sostegno  che deve supportare le coppie in momenti di stress e
   difficolta’.  Questo puo’ accadere in ogni momento, prima, durante
   e  dopo  l’esecuzione  del trattamento. I centri debbono fare ogni
   sforzo   possibile  per  offrire  supporto  a  qualsiasi  soggetto
   coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto, come ad esempio:

- individui che non possono accedere alle terapie;
- individui  che hanno difficolta’ ad affrontare un determinato ciclo
  di trattamento;
- individui nei quali il trattamento e’ fallito;

3. genetica   nella  previsione  di  rischio  di  anomalie  genetiche
   trasmissibili;
4. terapeutica  che  deve  riuscire  ad  assistere  i soggetti che ne
   abbiano  bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di
   far fronte alle conseguenze dei trattamenti per l’infertilita’ sia
   a  breve  che a lungo termine. Essa include l’aiutare i soggetti a
   moderare  le  loro  aspettative  e  ad  accettare  la  realta’  di
   particolari situazioni.

   I   centri   devono   invitare  coloro  che  si  sottoporranno  ai
trattamenti a considerare:

a. la  loro  attitudine rispetto alla propria infertilita’ o a quella
   del partner;
b. la possibilita’ che il trattamento fallisca.

   L’attivita’  di consulenza decisionale e di sostegno potra’ essere
svolta  dai  medici della struttura autorizzata mentre l’attivita’ di
consulenza genetica e terapeutica potra’ essere svolta da specialisti
del settore.
   L’offerta  dell’attivita’  di  consulenza  ad una coppia va sempre
registrata   nella   cartella  clinica  sia  che  la  coppia  accetti
l’attivita’ di consulenza sia che la rifiuti.

                             LINEE GUIDA
                     (Articolo 7, Legge 40/2004)

1. Il  Ministro  della Salute, avvalendosi dell’istituto Superiore di
   Sanita’,  e  previo  parere  del  Consiglio  Superiore di Sanita’,
   definisce,  con  proprio  decreto, da emanare entro tre mesi dalla
   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, linee guida
   contenenti  i  indicazione  delle  procedure  e  delle tecniche di
   procreazione medicalmente assistita.
2. Le  linee  guida  di  cui  al comma 1 sono vincolanti per tutte le
   strutture autorizzate.
3. Le  linee  guida  sono  aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
   anni,  in  rapporto  all’evoluzione  tecnico-scientifica,  con  le
   medesime procedure di cui al comma 1.

     PROCEDURE E TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

   Per  tecniche  di procreazione medicalmente assistita si intendono
tutti  quei  procedimenti  che  comportano  il  trattamento di oociti
umani,   di   spermatozoi  o  embrioni  nell’ambito  di  un  progetto
finalizzato   a   realizzare   una  gravidanza.  Questi  procedimenti
includono:  la  inseminazione omologa, la fecondazione in vitro ed il
trasferimento  embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti,
il   trasferimento   intratubarico  degli  zigoti,  il  trasferimento
intratubarico degli embrioni, la crioconservazione dei gameti e degli
embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma
di  opzioni  terapeutiche  a diverso grado di invasivita’ sia tecnica
che  psicologica  sulla  coppia.  La  suddivisione  qui  riportata in
Tecniche  di  I,  II  e III livello e’ stata effettuata tenendo conto
della loro complessita’ e del grado di invasivita’ tecnica.
   Il principio seguito nella stesura di queste linee guida e’ quello
di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche piu’ semplici,
meno  invasive  e  meno onerose, tenendo in debito conto l’eta’ della
donna.

Tecniche di I Livello:

- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando
  tecniche di preparazione del liquido seminate;
- induzione   dell’ovulazione  multipla  associata  ad  inseminazione
  sopracervicale  eseguita  utilizzando  tecniche di preparazione del
  liquido seminate;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Tecniche  di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o
sedazione profonda):

- fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione (FIVET);
- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- prelievo  testicolare  dei  gameti  (prelievo  percutaneo o biopsia
  testicolare);
- eventuale  crioconservazione  di  gameti  maschili  e  femminili ed
  embrioni (nei limiti delle normative vigenti);
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT),
  zigoti  (ZIFT)  o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o
  isteroscopica.

Tecniche  di  III  Livello  (procedure  che  necessitano di anestesia
generale con intubazione):

- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT),
  zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

I) INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL’OVULAZIONE

   Vengono  in  questa  sede prese in considerazione le inseminazioni
sopracervicali  che consistono nell’introduzione degli spermatozoi in
utero  (IUI), in peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica
(FSP).   In   questi  tipi  di  inseminazione  e’  necessaria  idonea
preparazione del campione seminate.

Indicazioni

1. sterilita’ inspiegata;
2. infertilita’ maschile di grado lieve - moderato;
3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della
   classificazione  American  Fertility  Society (AFS) in particolare
   dopo intervento chirurgico;
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione
   dell’ovulazione e rapporti mirati;
5. patologie  sessuali  e  coitali  che  non hanno trovato giovamento
   dall’inseminazione intracervicale semplice;
6. fattore cervicale.

In caso di induzione della crescita follicolare multipla:

- e’  obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di
  ridurre   il   rischio   di   gravidanze  multiple  e  di  sindrome
  dell’iperstimolazione ovarica severa;
- alle  coppie  con  un  problema  di  infertilita’  maschile  lieve,
  sterilita’  inspiegata  o  endometriosi  minima  o moderata possono
  essere  offerti  fino  a  sei  cicli monitorizzati di inseminazioni
  intrauterine  perche’  questo protocollo aumenta le possibilita’ di
  ottenere una gravidanza.

Procedure

metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. ciclo spontaneo o con induzione farmacologica dell’ovulazione;
2. monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare;
3. preparazione   del   campione   seminale  osservando  le  seguenti
   indicazioni:

a. deve essere registrato su una scheda apposita:

- nome, cognome, data di nascita della partner femminile;
- nome, cognome, data di nascita del partner maschile;
- il, periodo di astinenza osservato;
- il momento ed il luogo della raccolta (con particolare riguardo per
  quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel centro);
- il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione;

b. tutti  i  contenitori  devono  riportare i dati identificativi del
   soggetto  interessato  (nome, cognome, data di nascita), prima che
   il campione venga prodotto, con in piu’ i dati della partner;
c. per   i  campioni  seminali  prodotti  fuori  dal  centro  i  dati
   identificativi  devono essere apposti sul contenitore dal soggetto
   interessato   il   quale  deve  fornire  autocertificazione  della
   consegna  del  proprio  campione di liquido seminate controfirmata
   dall’operatore che accetta il campione;
d. debbono  essere,  inoltre,  registrati:  i  parametri  del liquido
   seminale,  il  metodo  di  preparazione del campione includendo in
   dettaglio  ogni  eventuale  variazione  dai protocollo standard di
   laboratorio, i parametri del liquido seminale post-preparazione;

4. introduzione degli spermatozoi nella cavita’ uterina.

II) FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL’EMBRIONE (FIVET)

Indicazioni

1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita
   (precedente   gravidanza  ectopica,  precedenti  aborti  tubarici,
   anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla
   pelvi);
2. infertilita’  maschile  di  grado  moderato: quando il trattamento
   medico  -  chirurgico  o inseminazioni intrauterine non hanno dato
   risultati o sono stati giudicati non appropriati;
3. endometriosi di III o IV grado;
4. endometriosi  se  la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non
   hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
5. infertilita’ inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di
   inseminazione)  non  ha  dato  risultati  o  estato  giudicato non
   appropriato;
6. seme crioconservato in relazione alla qualita’ seminale successiva
   allo scongelamento;

- fallimento dell’iter terapeutico a bassa tecnologia.

Procedure

metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. in  ciclo  spontaneo  o con induzione della crescita follicolare e
   maturazione  di  piu’  ovociti  mediante  la  somministrazione  di
   farmaci induttori dell’ovulazione;
2. controllo   della   risposta   ovarica  a  tale  terapia  mediante
   monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo  degli  ovociti  per  via  transvaginale, sotto controllo
   ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. scelta degli ovociti;
6. unione e coltura extracorporea dei gameti (oociti e spermatozoi);
7. verifica dell’avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
8. trasferimento in utero degli embrioni.

III) MICROINIEZIONE INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI)

Indicazioni

1. infertilita’ maschile di grado severo;
2. azoospermia  ostruttiva  e  secretiva  (spermatozoi  testicolari o
   epididimari);
3. mancata   o   ridotta   fertilizzazione  in  precedenti  cicli  di
   fertilizzazione in vitro (FIV);
4. ovociti scongelati;
5. ridotto numero di ovociti;
6. seme crioconservato in relazione alla qualita’ seminale successiva
   allo scongelamento.

Procedure

1. in  ciclo  spontaneo  o con induzione della crescita follicolare e
   maturazione  di  piu’  ovociti  mediante  la  somministrazione  di
   farmaci induttori dell’ovulazione;
2. controllo   della   risposta   ovarica  a  tale  terapia  mediante
   monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo  degli  ovociti  per  via  transvaginale, sotto controllo
   ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. le  tecniche  utilizzate  per il prelievo, in caso di azoospermia,
   sono:  Aspirazione  Percutanea  di Spermatozoi per via Testicolare
   (TESA),  Estrazione  di  Spermatozoi  per  via Testicolare (TESE),
   Aspirazione  Microchirurgica di Spermatozoi dall’Epididimo (MESA),
   Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall’Epididimo (PESA);
6. rimozione del complesso cumulo-corona;
7. inseminazione   di  ovociti  mediante  tecnica  di  microiniezione
   intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;
8. verifica dell’avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
9. trasferimento in utero degli embrioni.

   Al  fine  di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI
l’espressione  consapevole  della  loro volonta’ all’esecuzione della
tecnica, si raccomanda:

a) nei  casi  in  cui  sia  presente  o  sia sospettato uno specifico
   difetto  genetico  che  si  associa  con infertilita’ maschile, ad
   esempio  agenesia  congenita  mono o bilaterale dei vasi deferenti
   (CBAVD),   deve  essere  predisposta  una  consulenza  genetica  e
   condotta una serie di indagini specifiche;
b) nei  casi  in  cui  l’indicazione  alla ICSI sia costitutita da un
   deficit   qualitativo   grave   del  liquido  seminale  o  da  una
   azoospermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del
   partner maschile;
c) i test per l’accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono
   essere richiesti in casi selezionati caratterizzati da azoospermia
   o grave oligospermia (< 5 mil/ml).

Le coppie, inoltre, devono essere informate:

- che  non  si  dispone,  al  momento,  di  dati di follow-up a lungo
  termine  della  salute  dei  bambini.  Inoltre,  alcuni  dati della
  letteratura  riportano  la  presenza di una maggiore percentuale di
  anomalie  cromosomiche  ed  epigenetiche  rispetto  ai concepimenti
  naturali.  E'  ancora  controverso se l'aumento ditali anomalie sia
  legato  alla  tecnica o alla alterata qualita' del liquido seminale
  paterno.
- del  fatto  che  la ICSI aumenta le possibilita' di fertilizzazione
  rispetto  alla sola IVF ma una volta avvenuta la fertilizzazione le
  percentuali  di  gravidanza  ottenute  con  le due tecniche sono le
  stesse.

   I  prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante
varie  tecniche  a  seconda della situazione clinica del soggetto. In
ogni   caso   nel  centro  dovranno  essere  presenti  gli  strumenti
tecnologici   per   garantire   la   possibilita'  di  congelare  gli
spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

IV) TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI O EMBRIONI

Trasferimento intratubarico di gameti (GIFT)

prevede:

- prelievo  degli  oociti  per via transvaginale ecoguidata o per via
  laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per via
  laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

   La  tecnica e' stata utilizzata per le stesse indicazioni previste
per  le  metodiche  a  bassa  tecnologia  (e  richiede  la normalita'
morfo-funzionale di almeno una tuba).
   La  GIFT e' un protocollo efficace in coppie con infertilita' sine
causa.
   Va  accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche
laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare
una fecondazione extracorporea.

   Trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni (ZIFT - TET)

   prevede:

- prelievo degli ovociti per via transvaginale ecoguidata;
- fecondazione in vitro degli oociti;
- trasferimento  intratubarido  degli zigoti o degli embrioni per via
  laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

   Non  esistono  studi  prospettici  randomizzati che dimostrino una
migliore  efficacia  del  trasferimento  intratubarico  di  zigoti od
embrioni rispetto al loro trasferimento in utero.

   V) PRELIEVO DI GAMETI DAL TESTICOLO

   E'  compito  dello specialista andrologo, o urologo con competenze
andrologiche,  valutare  l'opportunita'  o  meno  di  un  trattamento
specifico  medico  oppure  chirurgico/endoscopico  disostruttivo o di
ricanalizzazione  delle  vie seminali o di correzione della patologia
genitale in atto e di scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi
piu'  appropriata  stabilendo quale sia la soluzione terapeutica piu'
efficace, conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.
   Il   prelievo  dei  gameti  maschili  puo'  essere  praticato  con
metodiche diverse in relazione alle cause di sterilita' maschile:

   - patologie eiaculatorie;
   - azoospermie ostruttive;
   - dispermie secretorie (lievi-medie-gravi).

   Le  tecniche  utilizzate  in  relazione  a tali patologie potranno
essere:

   - prelievo urinario post-coitum (eiaculazione retrograda);
   -  prelievo  transuretrale  dopo  elettrostimolazione  e massaggio
  prostatico (aneiaculazione);
   -  raccolta  dell'eiaculato,  prelievo  testicolare,  epididimale,
  deferenziale,  vescicolare con tecnica chirurgica, microchirurgica,
  percutanea.

                   MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

                SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI
                    (Articolo 13, Legge 40/2004)

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica  e sperimentale su  ciascun embrione  umano e'
   consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamen-
   te terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tute-
   la della  salute e allo sviluppo  dell'embrione stesso, e qualora
   non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

   a) la produzione di embrioni umani a fini di  ricerca o di speri-
      mentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
      presente legge;

   b) ogni forma  di selezione a scopo  eugenetico degli  embrioni e
      dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di sele-
      zione, di manipolazione  o comunque tramite procedimenti arti-
      ficiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico del-
      l'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristi-
      che genetiche, ad eccezione  degli interventi aventi finalita'
      diagnostiche e  terapeutiche, di cui  al comma 2 del  presente
      articolo;

   c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
      scissione  precoce dell'embrione  o di ectogenesi  sia a  fini
      procreativi sia di ricerca;

   d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie di-
      versa e la produzione di ibridi o di chimere ... (omissis)

   E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalita' eugenetica.
   Ogni  indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati
in  vitro,  ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovra' essere di tipo
osservazionale.
   Qualora   dall'indagine   vengano   evidenziate   gravi   anomalie
irreversibili  dello  sviluppo di un embrione, il medico responsabile
della struttura ne informa la coppia ai sensi dell'art. 14, comma 5.
   Ove  in  tal  caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile,
non  risulti  attuato,  la  coltura in vitro del medesimo deve essere
mantenuta fino al suo estinguersi.

        LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI
                    (Articolo 14, Legge 40/2004)

1. E'  vietata  la  crioconservazione  e la soppressione di embrioni,
   fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le   tecniche   di   produzione   degli   embrioni,  tenuto  conto
   dell'evoluzione   tecnico-scientifica   e   di   quanto   previsto
   dall'articolo  7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
   superiore   a   quello  strettamente  necessario  ad  un  unico  e
   contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora  il  trasferimento  nell'utero  degli embrioni non risulti
   possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
   allo  stato di salute della donna non prevedibile al momento della
   fecondazione  e'  consentita,  la crioconservazione degli embrioni
   stessi  fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
   possibile.
(omissis)

5. I  soggetti  di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su
   loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da
   trasferire nell'utero.
(omissis)
(omissis)

8. E'   consentita   la   crioconservazione  dei  gameti  maschile  e
   femminile. previo consenso informato e scritto.
(omissis)

   Qualora  il  trasferimento  nell'utero  degli embrioni non risulti
possibile  per  cause di forza maggiore relative allo stato di salute
della   donna  non  prevedibili  al  momento  della  fecondazione  e,
comunque,  un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non
trasferito  dovra'  essere crioconservato in attesa dell'impianto che
dovra' avvenire prima possibile.
   Qualsiasi   embrione  che  non  sia  trasferito  in  utero  verra'
congelato  con onere a carico del centro di procreazione medicalmente
assistita in attesa del futuro impianto.

                     CRIOPRESERVAZIONE DI GAMETI
         CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI (Art. 14, comma 3)

                Strutture di laboratorio e sicurezza

1. tutti   i   centri  di  procreazione  medicalmente  assistita  che
   effettuano  tecniche  di  fecondazione in vitro debbono dotarsi di
   attrezzature  adeguate per la crioconservazione dei gameti e degli
   embrioni.  Gli  embrioni  devono  essere conservati in contenitori
   criogenici dedicati.
2. gli  ambienti per la criopreservazione dei gameti e degli embrioni
   devono   presentare  adeguate  caratteristiche  strutturali  e  di
   sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attivita';
3. devono  essere  presenti  in  tutti i centri appropriate misure di
   sicurezza  in  caso  di rottura o malfunzionamento dei contenitori
   criogenici e dei sistemi di conservazione;
4. devono  essere  presenti procedure operative scritte per ogni fase
   di  utilizzo  delle  paillettes e delle provette per minimizzare i
   rischi di contaminazione o di perdita di materiale dei campioni da
   criopreservare;
5. devono essere presenti procedure operative scritte anche per tutti
   i passaggi seguenti:

     a. qualificazione del personale;
     b. pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;
     c. riempimento dei contenitori criogenici;
     d. controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;
     e. congelamento e scongelamento;
     f. localizzazione dei campioni e durata della conservazione;
     g. trasporto di campioni contaminati;

6. l'accesso  all'area  di  conservazione dei gameti e degli embrioni
   deve   essere   consentito   solamente   a  personale  formalmente
   autorizzato  a  svolgere  tale  lavoro. Nessuna altra persona puo'
   avere accesso ai gameti o agli embrioni;
7. la   localizzazione  dei  gameti  e  degli  embrioni  deve  essere
   accuratamente  registrata  onde ridurre il tempo necessario per la
   loro  manipolazione  durante  le fasi di inserimento ed estrazione
   dai  contenitori criogenici. Ogni fase di manipolazione dei gameti
   e degli embrioni deve essere registrata;
8. la  struttura  deve  disporre  di  un  sistema di monitoraggio per
   assicurare  elevati standard di sicurezza durante la manipolazione
   e la conservazione dei gameti e degli embrioni;
9. la  struttura  deve  disporre  di un sistema di monitoraggio degli
   errori,  delle  non conformita' e degli eventi avversi occorsi nei
   soggetti   che   hanno   usufruito   dei   servizi  relativi  alla
   fecondazione medicalmente assistita.

Identificazione

1. i dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti o da
   cui  sono  stati generati gli embrioni devono essere accuratamente
   registrati  ed  i  campioni  etichettati in modo da non consentire
   alterazioni non autorizzate o non riconoscibili;
2. i  sistemi di registrazione devono consentire la rintracciabilita'
   di  ogni  fase  del  trattamento  degli  ovociti,  dei campioni di
   liquido  seminale  o  degli  embrioni  da  parte  di  un operatore
   autorizzato fin dalla data di raccolta.

Controllo della conservazione

1. almeno una volta l'anno deve essere:

     a. verificata  la corrispondenza fra i dati riportati sulla mo-
        dulistica e il materiale genetico conservato;
     b. verificato lo scopo e la durata della criopreservazione;
     c. individuate eventuali azioni necessarie;

2. la   documentazione   relativa   ai   gameti   e   agli   embrioni
   criopreservati deve includere:

     a. il tipo e l'eventuale numero di lotto del crioprotettore
        usato;
     b. lo stadio dello sviluppo embrionario;
     c. il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;
     d. il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;
     e. la concentrazione di spermatozoi mobili contenuta in ogni
        paillette;
     f. il numero di paillettes conservate per ogni paziente;

3. la documentazione delle procedure di scongelamento degli ovociti e
   degli  embrioni  deve  includere eventuali cambiamenti morfologici
   osservati  durante  lo  scongelamento ed il periodo di tempo della
   coltura prima del trasferimento in utero;
4. le  strutture  che  offrono  il  servizio  di criopreservazione di
   gameti  ed  embrioni  devono  perseguire  il  mantenimento  di  un
   contatto  con  i soggetti cui appartengono i gameti e gli embrioni
   onde  informarli  dell'approssimarsi  della data di scadenza della
   conservazione   degli   stessi.   Tali   soggetti   devono  essere
   adeguatamente  informati  per  consentirgli  di  scegliere  tra le
   opzioni disponibili;
5. in  caso  di  chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione al
   centro,  o  di  revoca  da  parte  della  Regione,  il centro deve
   contattare  i richiedenti la conservazione per decidere il destino
   dei gameti e degli embrioni conservati.

Contaminazione

1. i gameti e gli embrioni conservati devono essere tenuti lontani da
   materiale  radioattivo  e  da  ogni  potenziale  sorgente  nota di
   infezione, contaminazione chimica o atmosferica;
2. i  soggetti  che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi di
   fecondazione  medicalmente assistita, fra cui la criopreservazione
   dei  gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite
   B,  epatite  C  ed  HIV  e  il risultato deve essere adeguatamente
   protetto;
3. i  campioni dei soggetti risultati negativi per epatite B, epatite
   C  ed  HIV  devono  essere  conservati  in  contenitori criogenici
   differenti  da  quelli contenenti campioni positivi o di cui manca
   una  documentazione  di  negativita'.  E campioni di cui manca una
   documentazione   di   negativita'   devono  essere  conservati  in
   contenitori  criogenici  differenti  da quelli contenenti campioni
   positivi  per  epatite  B  o per epatite C o per HIV. La struttura
   deve quindi disporre di piu' tipi di contenitori:

    a. per campioni negativi;
    b. per campioni in attesa di referto;
    c. per campioni positivi per le diverse patologie infettive
      (epatite B, epatite C o HIV).

Trasferimento di gameti ed embrioni fra centri

1. in  caso  di trasferimento di gameti o embrioni e' responsabilita'
   del  centro  riceverne  accertare  l'esistenza  del  consenso  dei
   soggetti  da  cui provengono i gameti e da cui sono stati generati
   gli  embrioni  all'uso  e  alla  conservazione  dei gameti e degli
   embrioni trasferiti;
2. in  occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe in
   atto  procedure  per  preservare  la  qualita'  e la sicurezza dei
   gameti  e degli embrioni. I centri di conservazione, trattamento e
   ricerca  devono  garantire il corretto trasferimento dei gameti ed
   embrioni.

Crioconservazione degli embrioni: modalita' e termini

   Si   dovranno   considerare  due  diverse  tipologie  di  embrioni
crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di
un  futuro  impianto,  compresi  tutti  quelli  crioconservati  prima
dell'entrata  in  vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella
degli   embrioni  per  i  quali  sia  stato  accertato  lo  stato  di
"abbandono".  In  entrambi  i  casi  le  spese  da  sostenere  per il
congelamento saranno a carico del Centro di procreazione medicalmente
assistita.   Si   verificheranno   condizioni  diverse  solo  per  la
conservazione.
   Per  definire  lo  stato  di  abbandono  di  un  embrione  si deve
verificare una delle seguenti condizioni:

a. il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto degli
   embrioni  crioconservati da parte della coppia di genitori o della
   singola  donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di donatore
   e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale)

oppure

b. il  centro  deve  documentare  i  ripetuti  tentativi eseguiti per
   almeno  un  anno di ricontattare la coppia o la donna in relazione
   agli  embrioni crioconservati. Solo nel caso di reale, documentata
   impossibilita'  a  rintracciare la coppia l'embrione potra' essere
   definito come abbandonato.

   La  donna  ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli
embrioni crioconservati.
   Tutti  gli  embrioni  che  sono  in  attesa  di un futuro impianto
verranno  congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche
sono  state  effettuate  e  i relativi oneri sono carico dei medesimi
centri.  Gli  embrioni  che  verranno definiti in stato di abbandono,
saranno   congelati   e  successivamente  crioconservati  in  maniera
centralizzata con oneri a carico dello Stato.
   Per tutti gli embrioni al momento gia' crioconservati e per quelli
che   in   eccezionali   condizioni   potrebbero   essere  conservati
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ci si atterra' alle
modalita' di crioconservazione esposte nelle presenti linee guida.

                       INDICAZIONI PROCEDURALI

Accertamento dei requisiti per l'accesso alle tecniche

   I  requisiti  previsti  dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati
dal   medico   che  raccoglie  l'autocertificazione  dello  stato  di
matrimonio o di convivenza della coppia.

   Esami preconcezionali

   I  soggetti  che  si  rivolgono ad un centro per un trattamento di
procreazione   medicalmente  assistita  devono  aver  effettuato  gli
accertamenti previsti dal D.M. 10/09/1998 in funzione preconcezionale
per la donna, l'uomo e la coppia.

   Screening per patologie infettive

   Le  coppie  che  si  rivolgono  ad un centro per un trattamento di
procreazione   medicalmente   assistita  devono  aver  effettuato  lo
screening per HIV (Human Immunodeficiency Virus), per epatite B (HBV)
e per epatite C (HCV).

   Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva

   Quando  vi  siano  coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano
intraprendere  un  trattamento  di  fertilizzazione  in  vitro devono
essere  considerate le implicazioni di queste patologie infettive per
i potenziali figli.

   REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI (vedi prototipo allegato)

1. Per  ogni  coppia  deve  essere  approntata una scheda clinica che
   contenga  le  generalita' di entrambi i partners, il loro recapito
   ed in cui siano riportate:

    a. i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;
    b. eventuali esami;
    c. la diagnosi;
    d. il trattamento con  le prescrizioni  terapeutiche e la de-
       scrizione della procedura eseguita;
    e. le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o anal-
       gesia utilizzate;
    f. i nominativi del/degli operatori;
    g. il decorso clinico;
    h. eventuali complicanze;
    i. l'esito del trattamento.

2. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda di laboratorio
   che  contenga  le  generalita'  di  entrambi  i  partners, il loro
   recapito ed in cui siano riportate:

    a. per le tecniche minori: le caratteristiche del liquido semi-
       nale prima e dopo la preparazione
    b. per le tecniche maggiori:
       - il numero  di ovociti prelevato ed il loro grado di maturi-
         ta';
       - le  caratteristiche del  liquido  seminale  prima e dopo la
         preparazione, nonche' il metodo di preparazione del campio-
         ne;
       - il numero di ovociti inseminati;
       - il numero di ovociti fertilizzati;
       - il numero di embrioni prodotti e la loro descrizione morfo-
         logica;
       - il numero di embrioni trasferiti;
       - deve essere  documentato lo stadio dello sviluppo embriona-
         nale;
       - i dati riferiti all'embrione devono includere:
         - il numero  del lotto e del  mezzo utilizzato per il tran-
           sfer;
         - il tempo intercorso fra pick-up ovocitario e transfer;
         - il tempo intercorso  fra l'inseminazione  dell'ovocita ed
           il transfer;
         - il numero degli embrioni ed il loro stadio di sviluppo al
           momento del transfer;
         - il tipo di catetere utilizzato durante il transfer;
       - il numero di ovociti congelati;
       - l'eventuale numero di embrioni congelati;
       - la codifica  utilizzata per l'identificazione degli ovociti
         congelati;
       - la codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni
         congelati;
       - la codifica per la corrispondenza alle cartelle cliniche.

3. La  scheda  clinica  e  la  scheda  di  laboratorio debbono essere
   conservate dal centro.
4. In  una  relazione  conclusiva,  clinica e biologica, destinata al
   medico   curarne   e   consegnata   all'utente  al  termine  della
   prestazione devono essere indicati:

- la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;
- il monitoraggio endocrino/ecografico;
- i dati di laboratorio;
- eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;
- il risultato ottenuto;
- ogni  indicazione  terapeutica  utile  al  curante  per  il periodo
  successivo alla procedura effettuata.

                REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI

                            Bozza di Scheda

                                               Codice Centro......

                             Scheda Clinica    Codice Identificativo
                                               Coppia...............

Scheda Anagrafica

               Paziente                       Partner

Nome e Cognome.............              Nome e Cognome.............
Data di nascita............              Data di nascita ...........
Regione di nascita
e provincia ...............
Regione di residenza
e provincia ...............
Indirizzo .................              Indirizzo .................
Stato Civile ..............              Stato Civile ..............
Titolo di Studio ..........              Titolo di Studio ..........
Professione ...............              Professione ...............

Scheda Anamnestica - Clinica

               Paziente                       Partner

Anamnesi Generale ..............    Anamnesi Generale ..............
Anamnesi Riproduttiva ..........    Anamnesi Riproduttiva ..........
Esami ..........................    Esami ..........................
Diagnosi .......................    Diagnosi .......................

Trattamento - Prescrizioni Terapeutiche - Descrizione procedure
                                          eseguite

               Paziente                       Partner
................................    ................................
................................    ................................
................................    ................................

Anestesia - Sedazione - Analgesia

               Paziente                       Partner
................................    ................................
................................    ................................
................................    ................................

Nominativi Operatori
....................................

Decorso Clinico - Eventuali Complicanze - Esito
....................................................................

Data                                     Firma del compilatore

                         Scheda di Laboratorio

Generalita'

               Paziente                       Partner

Nome e Cognome.............              Nome e Cognome.............
Data di nascita............              Data di nascita ...........
Regione di nascita
e provincia ...............
Regione di residenza
e provincia ...............

Tecniche minori

               Partner

Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione)
....................................................................
....................................................................

Tecniche maggiori

               Paziente

Numero di ovociti prelevato e grado di maturita' ...................
....................................................................

Numero di ovociti inseminati    .........
Numero di ovociti fertilizzati  .........
Numero di embrioni prodotti e loro descrizione morfologica .........
....................................................................
Numero di embrioni trasferiti .........
Documentazione stadio sviluppo embrionale ..........................
I dati riferiti all'embrione devono includere

- Numero del lotto e del mezzo utilizzato
per il transfer: Lotto N° ...... Mezzo:.............................

- Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer ......

- Tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita e il
  transfer                                               ......

- Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del
transfer ...........................................................
....................................................................

- Tipo di catetere utilizzato al momento del transfer ..............
....................................................................

Numero di ovociti congelati ......
Eventuale numero di embrioni congelati ......
Codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti
congelati ......
Codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni
congelati ......
Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche ......

Partner

Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione).
....................................................................

Data                                     Firma del compilatore