Ord. Trib. di Bologna 20-03-2000 – Bardi vs Italia.com

Tribunale di Bologna ‑ Sezione IV civile

Ordinanza 20 marzo 2000 n.3416

Giudice dell’esecuzione mobiliare De Cristofaro

Italia Com contro Bardi

Il Giudice dell’Esecuzione Mobiliare

Provvedendo ai sensi degli artt. 618 e 624 cpc,sull’opposizione proposta da Italia Com avverso l’esecuzione intrapresa da Bardi Maurizio (n. 3416/99 R.G.), così provvede, a scioglimento della riserva del verbale di udienza del 6 marzo 2000:

Vista la costituzione del creditore opposto;

Lettala memoria depositata dall’opponente all’udienza di comparizione e quella di replica del creditore in data 16/03/2000;

Premesso

che la legge marchi novellata dal d.lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilità del marchio (ovvero non più connessa a quella di altri elementi aziendali), riconoscendo, altresì, la legittimità della cessione parziale del marchio (ovvero solo per una parte dei prodotti o servizi peri quali è stato registrato);

Considerato, per contro,

che, come prescritto dagli artt. 2573 c.c. e 15 comma 4° Lma.,in ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare ingannoin quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico;

Rilevato

che, nel caso di specie, il marchio oggetto della procedura coincide non solo con la ditta, ma anche con la denominazione sociale “Italia Com»),non essendo ipotizzabile una separazione della titolarità, con conseguente, configurazione di ipotesi sia‑di concorrenza sleale, ce di pubblicità ingannevole, alla stregua dell’attività dell’opponente (consorzio con attività esterna);

Che ricorre, altresì, il rischio, vietato tuttora dalla Lma.,diidentità di un marchio ad una ditta o denominazione sociale o insegna altrui, con conseguente pericolo di confòndibilità;

Rilevato,

quanto al domain name, pure assoggettato ad esecuzione forzata, che anche in questo caso ricorrono le ipotesi sopra avanzate, essendo lo stesso un indirizzo su Internet con la funzione di individuare un computer allacciato alla rete. atteso che anch’esso coincide‑con la denominazione Sociale (Italia.com);

Che, d’altro canto, lo stesso ha natura giuridica non ben individuata, non essendo u n diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivo dell’utilizzatore del sito Internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell’insegna;

Ritenuto

che, ciò premesso, devono avanzarsi dubbi sulla pignorabilità devo stesso, dato che il domain rame serve ad identificare non solo il marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativo dell’utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al «soggetto», onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato;

Ritenuto in ha conclusiva

che l’opposizione appare apprezzabilmente fondata‑e, pertanto, opportuna è la concessione della sospensione dell’esecuzione, datol ‘evidente pregiudizio chela vendita a terzi dei beni pignorati provocherebbe sull’opponente;

Che l’opponente dovrà, pertanto, riassumere.il giudizio dinanzi al competente Tribunale, Sezione e G.I. designandi in ragione della materia (diritto industriale), non emergendo il profilo di incompetenza funzionale sollevato dava difesa del Bardi: invero, semmai potrebbe porsi un problema di rito, ma deve osservarsi che essendo l’opposizione intervenuta ad esecuzione iniziata (e non al precetto, per un credito di lavoro), non appare emergere alcun profilo di necessaria cognizione del giudizio di opposizione da parte della Sezione Lavoro;

Visti gli, artt.618 e 624 cpc, ‘

conferma

la sospensione dell’esecuzione, disponendo la riassunzione dellafase di merito dell’opposizione a cura del consorzio opponente, dinanzi al competente Tribunale, sezione e G.1 designàndi in ragione della materia, per l’udienza ex art. 180 cpc del giorno 13 luglio 2000, ad ore di rito, previa iscrizione á ruolo e con l’osservanza dei termini di cui

all’art.163 bis c.p.c.

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