Ord. Trib. Genova 12/10/99 Compaq vs Abx (reclamo)

Tribunale di Genova Sezione VI civile

Ordinanza del 12/10/1999

Sul reclamo promosso da:

ABX SISTEMI S.r.l., Avv. F.Saia

nei confronti di:

Compaq Computer S.p.a., Avv.G.Poggiani e U.Foppiano.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex articolo 700 codice procedura civile la Compaq S.p.A., premesso di essere divenuta titolare della licenza d’uso del marchio Altavista a seguito di acquisto di azienda da Digital Equipment, affermava che detta denominazione, oltre a connotare i propri prodotti e servizi, secondo la funzione propria del marchio, rappresentava anche l’elemento distintivo dell’indirizzo di accesso al più potente ed efficiente motore di ricerca dei siti Web per Internet, anch’esso denominato Altavista, di sua proprietà. Riferiva anche di essere venuta a conoscenza del fatto che un’altra società, denominata GreenTel utilizzava il marchio Altavista per identificare alcune pagine Web e sosteneva che ciò rappresentava un illecito utilizzo del marchio registrato a idoneo a rappresentare un ingiusto profitto per l’utilizzatore abusivo con danno per essa ricorrente ha rappresentato dall’ostacolo che veniva così frapposto ad una rapida consultazione dei siti attraverso l’indice di ricerca Altavista.

Riferiva anche che la GreenTel a seguito di contestazione aveva indicato la società ABX quale titolare dello spazio corrispondente al predetto indirizzo nonché del nome dominio registrato presso l’organismo deputato al controllo sull’assegnazione dei nomi Registration Autority italiana e che la ABX, anche essa fatto oggetto di intimazione a cessare l’uso illecito, aveva disattivato la pagina Web in contestazione ma non aveva provveduto ad eliminare il riferimento Altavista dal registro dell’authority, circostanza questa di per sé lesiva del diritto di esclusiva sul marchio in quanto idonea ad ingenerare nei terzi la convinzione che il motore di ricerca Altavista fosse di proprietà della società ABX e determinava per essa Compaq l’impossibilità di registrare un proprio dominio Internet utilizzando come nome il marchio Altavista, di cui peraltro era licenziataria in via esclusiva per l’Italia.

La società ABX si costituiva in giudizio ed eccepiva che il del nominativo Altavista it che era stato da lei coniato e registrato presso l’authority competente per designare una pagina doppia v creata per un cliente titolare di un’azienda che operava sotto la stessa denominazione, sosteneva che si trattava esclusivamente del nome di uno spazio, nome che, alla stregua di un numero telefonico, aveva l’unica funzione di permettere l’accesso alla relativa pagina senza alcuna possibilità di interferire sulla riconoscibilità del marchio di cui era titolare la Compaq.

Il giudice accoglieva il ricorso inibendo alla società ABX l’utilizzo del marchio Altavista.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo la società ABX sottolineando particolarmente il fatto che titolare della home page oggetto del sito da lei realizzato sarebbe un soggetto che solo per avventura porta lo stesso nome Altavista di cui al marchio registrato e che opera in settore affatto diverso da quello proprio della Compaq, per cui la circostanza che i abbia inteso inserirsi nel circuito Internet con il proprio nome a scopo di pubblicizzare la propria attività per nulla inciderebbe sui diritti della opposta. Contestava inoltre il difetto di legittimazione attiva di Compaq per il fatto che la stessa avrebbe ceduto a terzi la maggioranza dei titoli azionari relativi a ad Altavista Company, società produttrice del motore di ricerca di cui trattasi.

La Compaq si costituiva e chiedeva la conferma dell’ordinanza reclamata.

Il collegio sentiti i difensori all’udienza odierna si riservava di decidere.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato.

La società ABX sistemi, società operante nel campo dei servizi informatici, si propone nel presente giudizio come semplice esecutrice per conto di un cliente (tal Bazzacco Gianfranco) dell’attività di tipo tecnico ed amministrativo necessaria per la realizzazione di un sito Internet e di una pagina pubblicitaria all’interno dello stesso. Il fatto che tale cliente operi, da tempi da sospetti, sotto la denominazione ” Altavista ” ed in un settore commerciale , quello della compravendita immobiliare, affatto diverso da quello proprio della Compaq (che sotto tale denominazione offre agli utenti un ” motore di ricerca ” per Internet) costituirebbe a detta della reclamante la prova migliore dell’assenza nel proprio operato di intenti speculativi a danno della reclamata. Secondo l’assunto della reclamante dunque, stante la non contiguità dei settori commerciali in cui operano rispettivamente la Compaq ed il Bazzacco con, l’intera operazione che ha provocato la reazione di compact, essendo riferibile alla Bazzacco quale semplice mezzo pubblicitario relativo alla sua agenzia immobiliare, non integrerebbe affatto gli estremi della concorrenza sleale, né il solo fatto che detti soggetti abbiano nel proprio indirizzo informatico utilizzato lo stesso nome Altavista determinerebbe alcuna violazione della legge marchi (dovendosi anzi riconoscersi a tutti ” la libertà di stabilimento di un dominio e di circolazione della propria denominazione “).

A supporto di tali argomentazioni, solo accennate in prime cure e sviluppate compiutamente in sede di reclamo, la ABX sistemi ha prodotto la stampa della pagina doppia v in questione da cui risulta che il contenuto della stessa è in oggi a relativo esclusivamente alla compravendita di immobili.

La tesi della reclamante non è condivisibile, essa si fonda su di un presupposto di fatto rimasto indimostrato: il conferimento di un incarico professionale da parte del Bazzacco alla ABX sistemi volto alla realizzazione del sito Internet in questione. Della agenzia d’affari immobiliare ” Altavista ” di Bazzacco Gianfranco risulta infatti provata in causa esclusivamente l’esistenza in vita a partire dal 1981 (grazie alla prodotto certificato della camera di commercio), decisamente troppo poco per avvalorare una linea difensiva, quella della reclamante, mirante a far valere diritti personalismi (quali quello all’utilizzo del proprio nome) di cui a ben guardare la titolarità spetterebbe alla stessa agenzia, tanto che sarebbe fondato il dubbio, ove le cose non stessero diversamente da come ABX sistemi tenti di rappresentarle, in ordine alla sussistenza, se non della legittimazione, almeno dell’interesse della reclamante a farli valere nel presente giudizio.

Il silenzio del Bazzacco ed il maldestro tentativo di ABX sistemi di modificare la realtà dei fatti rispetto a quella che si presentava all’inizio della controversia (solo dopo la pronuncia del provvedimento reclamato essa ha provveduto a completare la pagina doppia v in questione con notizie riguardanti il mercato immobiliare sostituendo il messaggio preesistente che era del seguente tenore: ” vi offriamo la possibilità di accedere ad uno dei maggiori indici Web… “) permettono di affermare l’esistenza di un preciso e diretto interesse della opponente alla conservazione del sito Internet in questione, sito del cui ” domain”, occorre ricordarlo, essa è titolare in forza della registrazione ottenuta e di cui pertanto potrebbe disporre liberamente, con buona pace del Bazzacco. Ed è proprio in riferimento a questo interesse che va ravvisato l’ambito commerciale nel quale si inserisce l’attività di concorrenza sleale denunciata da Compaq.

Per dare dimostrazione di tale assunto è opportuna una brevissima premessa relativa alla funzionamento di Internet e dei motori di ricerca ad esso relativi. Come noto Internet costituisce ” un insieme di decine di migliaia di network o o reti di calcolatori che inter connettono milioni di computer in tutto il mondo “, tale ” rete delle reti ” fornisce all’utente una quantità enorme di documenti ed informazioni, la ricerca dei dati che interessano è facilitata da quei programmi denominati ” motori ricerca ” che attraverso l’utilizzo di parole chiave selezionano i siti che contengono le informazioni disponibili sulla rete. I motori ricerca sono realizzati da società specializzate che li inseriscono nella rete consentendone l’accesso gratuito a tutti gli utenti, l’interesse ed economico che giustifica questa operazione è rappresentato dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno del programma: è evidente che più uno motore di ricerca viene utilizzato, più esso acquisisce valore sia come canali pubblicità vera e propria sia come mezzo di orientamento dei consumatori.

Occorre ora considerare che l’accesso e motori ricerca avviene attraverso l’indirizzo informatico che ciascuno di essi si è scelto, in base alla semplice digitazione dell’indirizzo stesso e che il numero di utenti che visitano ogni singolo motore è dunque il suo valore commerciale come veicolo pubblicitario, viene determinato sulla base del numero di collegamenti che si sono così realizzati in un dato periodo di riferimento. Pertanto, tornando al caso in esame, se è vero quanto sostenuto dalla reclamante che l’utilizzo da parte sua della denominazione Altavista non impedisce agli utenti, anche se tratti in inganno dalla omonimia una volta avveduti si dell’orrore di uscire dal sito Altavista.it per posizionarsi sul motore di ricerca Altavista digitando l’indirizzo www.altavista.com, ciò non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, circostanza di poco conto avuto riguardo alle conseguenze che l’imposizione di un simile “passaggio” determina.

Non si tratta solo di frapporre un ostacolo e rallentare l’accesso diretto al motore di ricerca: l’induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista da parte della reclamante, ha come conseguenza immediata a quella di ” catturare ” nel sito a lei intestato utenti diretti verso il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nella relativa pagina ed accreditandogli presso gli operatori commerciali una potenzialità diffusive degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla reclamante. La circostanza che all’indirizzo informatico della reclamante corrisponda un sito, mentre a quello della reclamata corrisponda un motore di ricerca (anche ammesso che il sito della ABX sistemi fosse stato predisposto esclusivamente per fornire informazioni relative al mercato immobiliare) non modifica i termini della questione: la reclamante aveva realizzato un sistema che attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista era volto ad accreditare il proprio sito quale valido veicolo pubblicitario (anche solo nel ristretto ambito degli operatori immobiliari).

Ciò costituisce senza alcun dubbio attività di concorrenza sleale alla stregua dell’articolo 2598 numero 1 codice civile: il mercato rispetto al quale ABX sistemi poteva dirsi concorrente di Compaq che era quello della pubblicità di Internet.

Per quanto riguarda l’eccepito difetto di legittimazione attiva della Compaq a far valere diritti che sarebbero stati ceduti dall’opposta a terzi in forza della vendita della maggioranza azionaria della società produttrice del motore di ricerca di cui trattasi si rifletta che, alla stregua dell’articolo 111 codice procedura civile, la circostanza dedotta, essendo intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio, è inidonea ad influire sullo stesso.

Il provvedimento reclamato viene quindi dunque confermato che la ABX sistemi viene condannata a rimborsare alla reclamata le spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Genova, 12.10.1999

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