Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
(G. U. n. 191 serie generale, parte prima del 16.08.99)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa ivi citate;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell’interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Disposizioni comuni

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, e individua alcune garanzie per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. R (83)10, adottata il 23 settembre 1983, e n. R (97) 18 adottata il 30 settembre 1997.

2. Ai fini del presente decreto e delle disposizioni da esso modificate, si applicano le definizioni elencate nell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata “legge”, e si intendono per:
a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi di ricerca scientifica”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;
c) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici.

3. Ai trattamenti di cui al presente decreto restano applicabili le disposizioni del decreto 11 maggio 1999, n. 135, relativamente ai soggetti in detto decreto indicati.

Art. 2. Notificazione

1. All’articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: “cbis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31”;
b) nel comma 5-ter, dopo la lettera q), è inserita la seguente lettera: “qbis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31”.

Art. 3. Compatibilità tra gli scopi e durata del trattamento

1. All’articolo 9 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.”

Art. 4. Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso

1. La lettera d) dell’articolo 12, comma 1, della legge, è sostituita dalla seguente: ” d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto deicodici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31″.

2. La lettera a) dell’articolo 21, comma 4, della legge, è sostituita dalla seguente: ” a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31″.

3. Nell’articolo 28, comma 4, della legge, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: “gbis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31”.

Art. 5. Cessazione del trattamento e conservazione dei dati

1. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita, in fine, la seguente lettera: “cbis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31”.

Art. 6. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera h), della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per gli scopi indicati nell’articolo 1 del presente decreto, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante.

2. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.

Capo II
Trattamenti per scopi storici

Art. 7. Modalità di trattamento e codici di deontologia e di buona condotta

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 9 della legge.

2. I documenti trattati per scopi storici possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento dei predetti scopi. I dati personali possono essere diffusi solo se parimenti utilizzati per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi qualora siano relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

4. Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

5. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici effettuati da archivisti e utenti individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni della legge applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 8. Consultabilità di documenti

1. Nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante “Attribuzioni del Ministero dell’interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità”, è inserito, in ultimo, il seguente comma: “Con decreto del Ministro dell’interno è istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell’analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.”.

2. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma, le parole da: “, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data.Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi; sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell’interno, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente.”;
c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: “nonché dell’articolo 21-bis”.

Art. 9. Comunicazione e diffusione di dati consultabili presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato

1. Dopo l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, è inserito il seguente: “Art. 21-bis Trattamento di dati personali per scopi storici 1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all’esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico”.

3. Nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante ”Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: ”nell’articolo precedentè’ sono sostituite dalle seguenti: ”negli articoli 21 e 21-bis ”;
b) nel primo comma, le parole: ”dell’articolo precedentè’ sono sostituite dalle seguenti: ”degli articoli 21 e 21-bis”;
c) nel primo comma, è inserita in fine la seguente lettera: ”bbis) agli archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo le modalità individuate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675””.

CAPO III
Trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica

Art. 10. Modalità di trattamento e codici di deontologia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica.

2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera b) e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall’articolo 11 del presente decreto.

3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, commi 3 e 3-bis, della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo articolo 22 può essere prestato con modalità semplificate individuate dal codice deontologico e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge.

5. Agli effetti dell’applicazione del presente Capo, per “dati identificativi” si intendono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. Per quanto riguarda l’identificabilità dell’interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera c).

6. Con uno o più codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all’articolo 1;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera d) e 21, comma 4, lettera a), della legge che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all’articolo 1;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo 22, comma 1, della legge;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 28, comma 4, lettera g), della legge;
h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 11. Disposizioni sul Sistema statistico nazionale

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”, è inserito il seguente: “Art. 6-bis Trattamenti di dati personali 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l’abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull’analisi statistica o sui risultati statistici.”.

Art. 12. Modifiche a disposizioni vigenti

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400″, è sostituito dal seguente: ” 2. Non rientrano nell’obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.”.

2. Nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: “, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale” sono sostituite dalle parole: “, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili”.

3. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente: ” 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.”.

4. Nel comma 4 dell’articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: “presenti nei pubblici registri” sono sostituite dalle seguenti: “provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.

5. Nell’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: “e sull’osservanza delle norme” sono sostituite dalle seguenti: “e contribuisce alla corretta applicazione delle norme” e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: “, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda”.

6. Nell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: “, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale.”.

CAPO IV
Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie

Art. 13. Ricorsi

1. All’articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, la parola: “venti” è sostituita dalla parola “trenta”;
b) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.”.

Art. 14. Sanzioni amministrative

1. Nel comma 3 dell’articolo 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 33, comma 2, e sono ulilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32”.

Art. 15. Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, è aggiunto il seguente comma: “5-bis. In relazione alle finalità individuate nel capo II, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente decreto, anche i tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all’articolo 24 della legge.”.

Art. 16. Dati genetici

1. Nell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le parole: “dei dati genetici” e le parole: “è consentito” sono inserite le seguenti: “da chiunque effettuato”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.”.

Art. 17. Divulgazione di dati a cura di scuole e istituti scolastici

1. Nella parte II, titolo VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente capo: “Capo VIII Art. 330-bis. Comunicazioni relative agli studenti 1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.”.

2. I dati di cui all’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, raccolti prima dell’entrata in vigore della medesima disposizione e riguardanti studenti già diplomati, per i quali non è prontamente acquisibile la richiesta, possono essere comunicati o diffusi decorsi trenta giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico. Gli interessati possono opporsi alla divulgazione, in tutto o in parte, dei dati che li riguardano.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1999. Le disposizioni di cui al capo IV entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4 si applicano nei singoli settori della ricerca scientifica e della statistica a decorrere dalla data in cui nei medesimi settori divengono efficaci i codici di cui all’articolo 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Zecchino, Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Russo Jervolino, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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