Giudice di pace di Firenze, sent. 5384/07

Vendita di un computer in “bundle” con il sistema operativo e altro software – diritto dell’acquirente al rimborso del prezzo del sistema operativo e dell’altro software in caso di mancata volontà di utilizzo – sussiste
L’acquirente ha il diritto di restituire il software precaricato al produttore del computer e di ottenere la restituzione della quota di prezzo relativa al materiale restituito.

N. 3065/06 R.G.
N. 5384/07 R.S.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Firenze, Dott. Alberto Lo Tufo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3065/06 R.G. promossa da
– PIERACCIOLI MARCO con gli Avv.ti A. Maria Fasulo e Claudia Moretti del Foro di Firenze;
Attore

contro

– HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL in persona del suo procuratore speciale Avv.Giovanna Ligas, con gli Avv.ti Ruggero Diaferio e Lorenzo Tassone del Foro di Milano e Paola Errani del Foro di Firenze;
Convenuta
Avente ad oggetto: pagamento somma.
Andata in decisione sulle seguenti conclusioni:

per l’attore: accogliere le pretese di cui in citazione, riconoscendo altresì che la restituzione del software di cui trattasi può avvenire con la restituzione dei certificati di autenticità e dei CD senza onerose modalità, con vittoria di spese;

per la convenuta: respingere come chiesto in comparsa le domande attoree del tutto carenti di fondamento giuridico e di fatto, con rimborso delle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato il sig. Marco Pieraccioli citava dinanzi a questo Giudice la società Hewlett Packard Italiana, esponendo di aver acquistato nel Settembre 2005 un computer tipo notebook marca Compaq con preinstallato software Microsoft (Windows XP e Works 8) e di aver richiesto alla produttrice Hewlett Packard il rimborso del costo di quest’ultimo previa restituzione dello stesso, come da istruzioni riportate nella relativa licenza d’uso (Eula).
Aggiungeva che peraltro nonostante contatti e diffide, tale rimborso gli era stato negato dalla convenuta sulla scorta di una inscindibilità tra struttura hardware e software, in realtà inesistente. Concludeva pertanto perché il giudice, accertato il suo diritto in tal senso, condannasse la Hewlett Packard a rimborsargli la somma di Euro 140,00 da ritenersi corrispondente al prezzo del detto software sul mercato, oltre interessi e con vittoria di spese.
Si costitutiva la convenuta la quale precisava che la inscindibilità tra apparecchiatura e sistema operativo dei suoi prodotti, era non tecnica ma commerciale in conformità agli usi invalsi nello specifico settore nel quale era prevalente l’interesse dell’utente finale ad avere un prodotto completo. Aggiungeva che in ogni caso quanto unilateralmente predisposto nella licenza d’uso (Eula) dalla Microsoft non poteva impegnarla e che, non avendo per quanto detto una sua procedura per il rimborso del solo software, aveva comunque offerto all’attore il rimborso, rifiutato, del prezzo dell’intero computer. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Dopo puntualizzazioni delle parti la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe riferite, senza ulteriore attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riconosciuta in causa dalla Hewlett Packard la scindibilità tecnica tra struttura del computer (hardware) e sistema operativo presente su di esso (software), è risultato altresì che il software Microsoft esistente sui computer da lei prodotti, e quindi anche sul notebook di cui trattasi, vi viene da essa direttamente installato apportandovi gli opportuni adattamenti, tanto da dar luogo ad una versione specifica dell’originale da considerasi diversa da quello e propria del produttore di hardware (OEM), al fine del miglior funzionamento del prodotto completo immesso sul mercato.
Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d’uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore. Il testo prodotto in causa dall’attore, ma confermato dalla convenuta, dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l’utente e il “produttore del computer o di un suo componente” presso il quale l’utente ha acquistato il prodotto, precisando anche che il termine computer viene utilizzato per indicare l’hardware. Aggiunge che qualora l’utente non accetti le condizioni del contratto “dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso”.
Afferma la convenuta che tali clausole sono state stabilite unilateralmente da Microsoft e attengono ad un rapporto cui essa è estranea. Così non sembra, stante che non vi è dubbio che il produttore di cui si parla sia quello dell’hardware essendo il contratto medesimo a chiarirlo, e che, anche ammesso che il testo possa essere stato predisposto unilateralmente dalla Microsoft appare non credibile che esso non sia stato conosciuto dalla Hewlett Packard essendo verosimile piuttosto che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società.
In ogni caso deve ritenersi da lei accettato e fatto proprio, nel momento stesso in cui l’ha installato sul suo hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale.
Dunque ad avviso del giudicante, in assenza di diverse condizioni di vendita di quest’ultimo preliminarmente concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative clausole nei riguardi dello stesso.
Evidenzia la convenuta che in ogni caso il contratto indica come ottenere informazioni ma non promette rimborsi. Ritiene il giudicante, come sostiene parte attrice, che la clausola come formulata abbia senso in quanto stabilisce il diritto al rimborso, altrimenti sarebbe stato del tutto inutile parlarne e sarebbe bastato limitarsi a precisare la restituzione del software.
Sembrerebbe davvero singolare che il produttore, cioè la convenuta, invitasse il compratore a domandare informazioni sul rimborso per rispondergli che non è previsto.
Del resto il rimborso appare dovuto, sussistendo per l’utilizzo del software un contratto separato (con condizioni oltretutto molto particolari) che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto (né è certo sufficiente a tal fine che gli opuscoli indichino che il computer è equipaggiato con un “certo” software) e che, se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell’acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.
Né infine può valutarsi come valida alternativa quella del rimborso totale del prodotto acquistato, in assenza del relativo consenso dell’acquirente.
D’altro canto nessuna rilevanza sugli effetti giuridici del rapporto di cui trattasi può avere il fatto che sia possibile trovare in commercio anche hardware privo di software, sia pur di altri produttori. Va anche rilevata la non condivisibilità della prodotta sentenza del giudice francese di Luneville non risultando ammissibile che vi siano per l’acquirente effetti giuridici diversi conseguenti alla tipologia del punto vendita salvo che la struttura commerciale della Hewlett Packard abbia in quel Paese una diversa organizzazione, come sembra emergere dall’affermazione del medesimo giudice circa la comunque esistente reperibilità altrove di suoi computer senza software installato, a differenza quindi che in Italia.
Per quanto detto si ritiene che la convenuta società debba essere condannata a rimborsare al Pieraccioli il valore dei due indicati programmi Microsoft, previa loro restituzione. Sulle modalità di quest’ultima non può il giudicante pronunciarsi, essendo questa domanda nuova svolta in sede conclusionale, osservando soltanto che le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona fede e perciò astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l’art. 1375 c.c..
Circa l’importo del rimborso, ritiene il giudicante che in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta, possa confermarsi in via equitativa quello complessivo di Euro 140,00 richiesto dall’attore con riferimento al prezzo di vendita sul mercato dei due programmi in questione (Euro 90,00 per Windows XP ed Euro 50,00 per Works 8).
Su tale somma decorreranno interessi al tasso legale dalla messa in mora, da ritenersi avvenuta il 10/10/05 data intermedia tra quella della lettera del legale attoreo e quella della risposta della convenuta, fino al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa in mancanza di notula, in Euro 2.300,00 (di cui Euro 800,00 per diritti, Euro 1.200,00 per onorari, Euro 300,00 per spese generali ed esborsi) otre iva e cap ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rimossa, condanna la convenuta società Hewlett Packard Srl a pagare all’attore Pieraccioli Marco
Euro 140,00 per i titolo di cui in narrativa, con interessi calcolati al tasso legale dal 10/10/05 al saldo;
Euro 2.300,00 suddivisi come in motivazione precisato, oltre iva e cap ai sensi di legge, per rimborso delle spese di causa.

Così deciso in Firenze, lì 24 Aprile 2007

IL GIUDICE DI PACE

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