Trib. riesame Viterbo – ord. 2 novembre 2004

Tribunale di Viterbo – ordinanza 2 novembre 2004-25 ottobre 2005
Presidente Centaro – Relatore Marinelli

Sul ricorso, in sede di riesame, proposto il giorno 26 maggio 2003 dall’avv. Daniela Agnello, difensore di […]:
i ricorrenti svolgono un’attività organizzata di servizi di collegamento (a mezzo rapporto contrattuale) alla […], società straniera con sede in Liverpool, autorizzata ad operare quale bookmaker dalle autorità del Regno Unito e sottoposta ai controlli quivi previsti.

I ricorrenti si occupano della raccolta delle puntate con metodo informatico, della trasmissione delle stesse per via telematica in Inghilterra, della raccolta del denaro degli scommettitori sugli eventi sportivi (che è poi accreditato sui conti della citata società straniera a mezzo bonifici bancari) e del rilascio di ricevute già formate dal bookmaker inglese che, in via autonoma, organizza le scommesse su eventi sportivi italiani ed esteri assumendosi il rischio economico dell’intera operazione.

Tale attività costituisce indubbiamente esercizio di impresa da ricondurre alla previsione di cui all’articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 (comma aggiunto dall’articolo 37 comma 5, della legge 388/00, Finanziaria per il 2001) che punisce chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 Tulps svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o
raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.

In virtù di detta normativa la Guardia di Finanza sottoponeva a sequestro l’Agenzia gestita dal Ricorrente in quanto esercitava attività di raccolta e trasmissione dati a bookmaker estere sforniti di concessione o licenza della questura ex articolo 88 Tulps e successive modifiche.

Ricorrono gli odierni istanti eccependo il contrasto della normativa nazionale con i trattati dell’ordinamento comunitario. La questione assume rilevanza in quanto ove la riserva attribuita dallo Stato Italiano in materia di scommesse a soggetti muniti di concessione fosse in contrasto con la normativa comunitaria, il sequestro operato sarebbe illegittimo e i ricorrenti non passibili di sanzione penale.

Il Giudice nazionale, in qualità di primo Giudice comunitario, detiene la potestà di disapplicazione della norma dell’ordinamento interno riconosciuta incompatibile con regole generali dell’ordinamento comunitario. Ma va anche rilevato che la Corte di Cassazione, Supremo organo di Giustizia italiana, ha ritenuto che la normativa dello Stato italiano non contrasta con quella comunitaria perché giustificata da ragioni di ordine pubblico.

Deve quindi accertarsi se la normativa italiana sia in effetti volta a tutelare l’ordine pubblico e se sussiste eventualmente proporzionalità delle restrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

Con la Finanziaria 2001 è stata introdotta la possibilità di esercitare diffusamente attività connesse all’organizzazione e alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi.

Unica preoccupazione del legislatore è stata quella di mantenere la riserva di gestione ditali attività in favore dello Stato e dei suoi concessionari. Infatti l’art. 2 legge Finanziaria 2001 stabilisce:
«Il CONI può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
– trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
– potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
– omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
– eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
– garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e
del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
– previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l’imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all’amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle Finanze;
– durata non inferiore a sei anni;
– l’accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione delle scommesse”:

Come si nota agevolmente, in nessun punto compaiono limitazioni legate a precedenti penali dell’aspirante concessionario o di soci di eventuali società, aspiranti a divenire concessionarie del servizio. Non vengono richieste certificazioni “antimafla” analoghe a quelle previste per la partecipazione a taluni appalti pubblici. Non vengono richieste informazioni ad uffici di Ps.

Pertanto, nessun limite di ammissione è previsto relativamente alla tutela della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reali o dell’impedimento di infiltrazioni di organizzazioni criminali nella gestione delle scommesse. Si valutano esclusivamente presupposti di solidità economica e parametri volti ad impedire il conseguimento di posizioni dominanti tra i concessionari.

Tale intento, come è evidente, lungi dal perseguire finalità di tutela della sicurezza sociale ed economica delle famiglie trova spiegazione esclusivamente nella volontà di assicurare all’erario i consistenti introiti realizzabili dai vari giochi.

Il legislatore italiano, subordinando l’esercizio delle scommesse al rilascio di concessione statale all’ estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha seriamente limitato:
a) il diritto di libera prestazione dei servizi;
b) il diritto di stabilimento;
c) il diritto di libera concorrenza in ambito comunitario.

In conclusione devesi osservare che l’affidamento in concessione di cui si è detto non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevano gli eventuali precedenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia né attestazioni di altra natura.

In definitiva difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dell’ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell’impedimento di infiltrazione della criminalità organizzata nell’esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.

In questo quadro le limitazioni imposte dalla normativa italiana non appare trovare alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico.

Tali limitazioni risultano, a ben vedere, finalizzate esclusivamente ad assicurare alle casse statali i consistenti introiti derivanti da tali attività.

L’interesse finanziario dello Stato può bene essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla riserva gestionale e dalla sanzione penale quali ad esempio l’imposizione fiscale a carico degli operatori del settore.

Gli strumenti adottati dal legislatore italiano risultano dunque sproporzionati ed incongrui rispetto ai fini perseguiti.

In forza di quanto detto dovrà questa corte decidere se le norme italiane violano i principi di libera concorrenza di libera prestazione dei servizi, di libero stabilimento.

PQM

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex articolo 234 penultimo comma, Trattato Ce sull’interpretazione degli articoli 31, 86 – 43, 48 Trattato Ce, in relazione all’articolo 4, commi 1 e 4bis, legge 401/89 e
successive modifiche che attualmente riserva ai soli concessionari italiani di pubblico servizio e non anche agli intermediari di bookmakers stranieri l’attività di cui è procedimento.

Sospende il procedimento in corso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, trattenendosi a questo Ufficio unicamente copie del ricorso, del fascicolo Pm e della presente ordinanza.

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