I sistemi anticopia: è questa la soluzione?

I sistemi anticopia: è questa la soluzione?

di Andrea Monti

– Tutti i diritti a Dirittodautore.it

“Non è facile stabilire dove sia in confine fra il diritto di chi produce un’opera dell’ingegno (sia una scoperta scientifica, un prodotto tecnologico, un articolo o un libro) ad averne un “giusto compenso”, anche monetario, e il diritto di tutta l’umanità all’accesso e alla comunicazione della conoscenza. L’importante è capire che questo limite esiste e deve essere riconosciuto.”(1)
In questa ottica è ragionevole ipotizzare la possibilità per il titolare dei diritti su un’opera protetta, di cercare di limitare e controllare la duplicazione indiscriminata (anche se un tasso fisiologico di duplicazione è praticamente ineliminabile). E dunque di adottare sistemi e meccanismi anticopia. Ma questo, e veniamo al punctum dolens, non può avvenire al prezzo di violare i diritti dei “consumatori” e quelli – come le libertà di espressione, di insegnamento di arti e scienze, di mercato e di impresa – di rango addirittura superiore a quelli dei quali si invoca la tutela. Perché si tratta di un prezzo troppo alto da pagare per la tutela d’interessi di parte.

E’ pur vero che la legge sul diritto d’autore stabilisce – almeno in linea di principio – una disciplina per i cosiddetti “usi liberi”. Come è vero che la modifica introdotta con l’art.64 ter l.d.a. sul diritto alla copia di riserva di un software legittimamente utilizzato è stata estesa dalla giurisprudenza anche alle opere audiovisive(2). E che, infine, l’imposizione per legge di una “tassa” sui supporti vergini ha l’intento di compensare i titolari dei diritti d’autore per le duplicazioni effettuate ad uso personale(3). Ma, nei fatti, questi diritti sono praticamente negati, e chi “acquista” un supporto o un lettore subisce limitazioni di utilizzo francamente inaccettabili.
In particolare, l’introduzione dei dispositivi anticopia impedisce appunto di eseguire una copia di riserva a chi avrebbe il diritto di effettuarla. Ma non frena i “duplicatori professionali” che in breve tempo riescono sistematicamente ad aggirare qualsiasi “misura di sicurezza”. La conclusione è che per proteggersi dai “criminali” vengono penalizzati gli utenti in buona fede. Ma anche se le major dell’audiovisivo si offrissero di sostituire gratuitamente i supporti eventualmente danneggiati (cosa che, peraltro, non hanno ancora fatto) questo non legittimerebbe l’impiego dei dispositivi anticopia così come sono concepiti attualmente.
Il diritto di utilizzo a scopo personale dell’opera tutelata, infatti, prescinde dal supporto che la veicola. In altri termini, come è pacificamente accettato, se ho legittimamente acquistato un CD musicale posso trasferirlo su una cassetta (ad esempio per l’ascolto in automobile) senza violare alcun diritto (a condizione che sia sempre io ad ascoltare quella musica). Oppure posso decidere di ascoltare lo stesso supporto non sull’impianto HI-FI ma tramite il lettore del mio computer.

E’ evidente che l’applicazione dei sistemi anticopia si traduce in una ingiusta e immotivata limitazione dei diritti dell’utilizzatore. Oltre a costituire un disincentivo all’acquisto e quindi, in definitiva, ad una contrazione delle vendite.
Ma l’impiego di tecnologie anticopia è in conflitto frontale anche con beni giuridici di rango ben superiore a quelli tutelati dalla legge sul diritto d’autore. Come è evidente riflettendo sulla questione della regionalizzazione dei DVD relativa all’impiego di sistemi che impediscono la fruizione di un supporto acquistato in una regione su lettori commercializzati in altre parti del mondo.
Questa scelta, che nulla ha a che vedere con la protezione dei diritti degli autori, produce effetti distorsivi della libera concorrenza.Pregiudicando sia i diritti delle imprese che operano nel settore della commercializzazione dei suddetti supporti (che non possono reperire film più recenti o a prezzi più vantaggiosi), sia i diritti dei consumatori (che sono totalmente esclusi dalla fruizione dei prodotti di un certo mercato, subiscono l’aggravio di maggiori prezzi e non sono liberi di effettuare copie di riserva di quanto da loro legittimamente acquistato, ex art. 64 ter L.633/41)(4).

Il limite artificiale alla libera circolazione delle opere dell’ingegno incide anche sullo sviluppo dell’arte e della cultura. Se l’unica logica che governa l’adattamento di un’opera destinata alla regione 1 per un’altra zona è quella della “cassetta” è evidente che creazioni culturalmente importanti ma economicamente svantaggiose da “trasferire” oltreoceano saranno destinate al confino nella zona di appartenenza. Con tutte le conseguenze in termini di circolazione delle idee e sviluppo della cultura.
Sotto altro e autonomo profilo rileva, infine, il grave e pericoloso orientamento normativo che si è manifestato a livello europeo (dir. 2001/29) e nazionale (l.248/00 e l.39/02) che, con il pretesto della protezione dei diritti d’autore sanzionano penalmente il mero scambio di informazioni tecniche sui sistemi di protezione (a prescindere dal dolo di danno). Anticipando la soglia dell’illiceità del comportamento ad un livello che non consente di distinguere chi è mosso da interesse scientifico da chi, invece, persegue puramente e semplicemente il fine di fruire abusivamente di opere protette.

Last but not least arriva la discutibile indicazione europea (contenuta nella direttiva 2001/29) secondo la quale i provider non potranno opporsi all’utilizzo di sistemi remoti per il controllo della liceità della fruizione delle opere protette. Il che significa – per converso – che la privacy degli utenti verrà seriamente limitata per consentire i controlli in questione. Indebolendo, di fatto, il livello di tutela garantito dall’ordinamento ai diritti fondamentali della persona. A vantaggio di quelli che spettano ad una ristretta cerchia di soggetti, totalmente estranei a quegli “autori” per i quali la legge fu emanata.

In conclusione: i dispositivi anticopia sono inutili, pregiudizievoli per i diritti degli utenti legittimi, generatori di aumento di costi e diminuzione di vendite, lesivi dei diritti fondamentali della persona.
Ma ci sono pochi dubbi che verranno utilizzati su scala sempre più ampia, magari con adeguate “coperture” normative.

Summum jus, summa iniuria?

Andrea Monti
lawfirm@andreamonti.net

Note
1) G.Livraghi “Alcune osservazioni sulla libertà di informazione e sul diritto d’autore”
http://gandalf.it/garbugli/allegati/alleg23.htm v. 29/05/02
2) Sentenza Pretura di Pescara N. 1769/97
3) Scriminate esplicitamente ai sensi della nuova formulazione dell’art.171ter L.d.a.
4) A.Monti – Come muoversi per liberare i DVD – in Punto Informatico del 09/01/02
http://punto-informatico.it/p.asp?i=38607

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