Niente brevetti software nel Codice italiano della proprietà industriale

Linux&C n. 46

Mentre in Europa infuria la battaglia sulla brevettazione del software, l’Italia approva »t;quatta quatta«t; il “Codice della proprietà industriale” contenuto nel Decreto legislativo n. 30/2005 in vigore dal 19 marzo 2005. Si tratta di una “major release” che con 246 articoli sostituisce la precedente normativa su marchi e brevetti e che, fra le novità , contiene una disciplina specifica per i nomi a dominio e per le “informazioni riservate”.

Almeno per il momento, invece, di brevettare il software ancora se ne parla, visto che l�art.2 comma 2 del Codice stabilisce: sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilit�, le nuove variet� vegetali mentre nel comma 3 si legge che sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori. Inoltre, il successivo art. 45 chiarisce esplicitamente che non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attivit� intellettuali, per gioco o per attivit� commerciale, le presentazioni di informazioni e i programmi di elaboratore. Va anche detto, per�, che il comma successivo stabilisce un�eccezione alla regola, affermando che il divieto di brevettazione � tale solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Il divieto di brevettazione � ribadito � indirettamente � anche nell�art. 31 che si occupa dei contenuti della registrazione di un modello di utilit� (un�altro componente della �propriet� industriale�). Il �modello di utilit�, si legge nell�articolo in questione, � l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Nella definizione di �modello di utilt�, tuttavia, rimane una �zona grigia� che potrebbe teoricamente rappresentare una backdoor per consentire di fa rientrare � indirettamente � il software nell�ambito della propriet� industriale. La norma parla infatti genericamente di �prodotto� e dunque, in linea di principio, potrebbe anche applicarsi ai programmi in quanto tali. Ma il comma successivo dello stesso articolo specifica che per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Ma il software non � l�unico elemento del mondo ICT a essere stato oggetto di interesse del legislatore, che ha pensato bene, meglio tardi che mai, di occuparsi anche di nomi a dominio. Sempre nell�art. 2 si legge che sono protetti i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine (comma 4). Dunque i domini possono essere considerati dei �quasi-marchi�, nel senso che tecnicamente non lo sono, ma, in pratica, sono proteggibili con gli strumenti giuridici messi a disposizione dal Codice.

A questo proposito � di particolare importanza l�art. 22 del codice che si occupa specificamente di nomi a dominio stabilendo che � vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identit� o dell’affinit� tra l’attivit� di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pu� consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Questa norma scrive la parola �fine� sull�annosa disputa relativa alla natura giuridica del nome a dominio stabilendo che l�oggetto in questione non � n� un marchio n�, come qualche �estroso� ha spesso sostenuto, un �semplice indirizzo�. In termini pragmatici, infatti, la norma non entra nel merito di una definizione precisa, ma include il dominio fra i segni distintivi e si limita a dire che un dominio � qualsiasi cosa esso sia � deve essere utilizzato in un certo modo. E� anche vero, per�, che i nomi a dominio non sono l�unico �oggetto tecnologico� a creare interferenze nel sistema di protezione della propriet� industriale. Basta pensare all�associazione che da sempre si fa tra certi numeri di telefono e il nome di un�azienda (capita frequentemente di imbattersi in annunci come �call 1-800-XYZ-now� dove XYZ e NOW sono, in realt�, le cifre corrispondenti, sulla tastiera di un telefono). Sarebbe quindi stato pi� logico stabilire una forma di protezione pi� generica e dunque non focalizzata sui soli nomi a dominio.
Un altro aspetto interessante dell�art.22 � che in presenza di un esplicito obbligo di legge all�uso corretto del nome a dominio, la Registration Authority italiana (o meglio, il CNR) e i vari maintainer non potrebbero pi� �chiamarsi fuori� nei casi di accaparramento o registrazione abusiva, ma potrebbero rispondere in giudizio di �concorso nell�illecito�.

In sintesi, dunque, un dominio pu� essere simile o uguale a un marchio altrui se:
– non genera confusione, nel pubblico, fra l�attivit� di chi ha registrato il dominio e i prodotti associati al marchio,
– non consente al titolare del dominio, in caso di marchi notori registrati in settori diversi, di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio.

Ma come si fa a riprendersi un dominio �scippato� o registrato in malafede? L�art. 118 del Codice stabilisce i contenuti della domanda da rivolgere al giudice, affermando che salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, pu� essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorit� di registrazione. E se ci sono rischi che le lungaggini del processo possano rendere inutile la �riappropriazione � del nome a dominio, l�art.133 del Codice stabilisce che l’Autorit� giudiziaria pu� disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento. Si tratta di una norma importante perch� prima di questo Codice la giurisprudenza non aveva espresso una posizione coerente sulla possibilit� di riassegnare temporaneamente il dominio a chi lo rivendicava con un ricorso d�urgenza, in attesa della conclusione della causa. Questo perch� � ragionavano correttamente alcuni magistrati � trasferire preventivamente il dominio prima che il processo sia definitivamente terminato significherebbe anticiparne l�esito, snaturando il senso dei ricorsi d�urgenza (che servono per �tamponare una falla� in attesa di risolvere globalmente la questione). Fatto sta che il legislatore si � dimostrato di opinione contraria e ha recepito l�orientamento opposto.

Come anticipato all�inizio dell�articolo, il DLGV 30/05 si occupa anche delle �informazioni segrete�, un elemento con il quale chi opera nell�ICT si trova spesso, per non dire sempre, a contatto. L�art. 98 tutela tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali (know how), soggette al legittimo controllo del detentore, se non siano generalmente note o facilmente conoscibili dagli esperti del settore, abbiano valore economico in quanto segrete (cio�: se vengono diffuse, non valgono nulla), sono adeguatamente protette (vale a dire: non si pu� dire che le informazioni sono segrete se non sono trattate come tali). La prima considerazione che balza all�evidenza � l�ulteriore ampliamento del ruolo della sicurezza come condizione per l�ottenimento di una tutela giuridica. Il che si traduce, evidentemente, in una nuova opportunit� di mercato (e di speculazione) per chi opera nel settore della sicurezza informatica.

Un�altra forma della tutela garantita dalla legge alle informazioni riservate riguarda la loro �disclosure� nell�ambito di procedimenti giudiziari. E� ben possibile, infatti, che nel corso di un processo per violazione dei diritti di propriet� industriale sia necessario � o richiesto da una delle parti � fornire delle informazioni che per chi le detiene sono di particolare importanza e che, quindi, non si vorrebbe rendere accessibili a chiunque. Bene, in questo caso, il Codice prevede che se devono essere �maneggiate� informazioni di questo tipo devono essere adottate le cautele adeguate per preservarne la riservatezza.

Almeno a una prima lettura, dunque, questo Codice non sembra rappresentare un pericolo concreto per il software libero e l�open source. Anche se bisogner� vedere in che modo verr� �integrato� con la direttiva europea prossima ventura, sulla quale l�Italia si � distinta per un vergognoso cerchiobottismo… staremo a vedere.

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