Trib. Roma Sez. IX Civile – Sent. n. 31848/04

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Tribunale Civile di Roma – Sezione IX

La dott. Gabriella Muscolo in funzione di giudice unico ha emesso la seguente sentenza nella causa di primo grado iscritta al n°33711/1998 R.G., trattenuta a decisione all’udienza del 10 dicembre 2003 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione il 2 marzo 2004 alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica tra Gesis S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, parte attrice, rappresentata dall’avv. Augusto Principi ed el. dom. nel suo studio in Roma, Viale Mazzini n°120 per procura in atti e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante, parte convenuta, rappresentata dall’avv. prof. Renato Scognamiglio ed el. dom. presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II per procura in atti.

Oggetto: Azione di condanna al risarcimento del danno;

Svolgimento del processo

La Gesis, correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena (d’ora in avanti Banca), agisce contro di questa per la sua condanna al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale causato dalla segnalazione alla Centrale rischi come credito in sofferenza dello scoperto di conto a saldo alla chiusura del medesimo per recesso delle parti. La Banca, costituita, chiede la reiezione della domanda.

Con sentenza non definitiva, appellata da parte soccombente, il Tribunale pronuncia condanna generica della Banca al risarcimento del danno e con ordinanza dispone esperirsi consulenza tecnica per la sua liquidazione, all’esito della quale la causa è trattenuta in decisione; in comparsa conclusionale parte appellante propone istanza di sospensione del processo.

Motivi della decisione
1. Circa la questione pregiudiziale di sospensione del processo, la sua rilevabilità d’ufficio assorbe il problema di tempestività e ammissibilità dell’istanza, proposta in comparsa conclusionale; tuttavia il caso di specie non è sussumibile nella fattispecie di sospensione facoltativa del processo in cui è invocata la autorità di sentenza di primo grado, avente efficacia esecutiva ma contro cui pende impugnazione, regolata dall’art. 337.

Infatti il testo della disposizione recita “Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo” (evidenza dell’estensore) fissando quale presupposto della sospensione la esistenza di due diversi processi; alla dottrina e alla giurisprudenza si è posta la diversa questione della applicabilità della norma in esame e della sospensione facoltativa oppure dell’art. 295 e della sospensione necessaria nel differente caso di pendenza di due separati processi uno sull’an, in grado di impugnazione, e l’altro sul quantum, questione in cui la giurisprudenza si è pronunciata in prevalenza in favore della prima tesi.

Ma la denotazione dei termini “diversi processi” non può essere estesa sino a comprendervi il caso di un unico processo in cui vi sia una sentenza generica di condanna e il (medesimo) processo prosegua per la fase di liquidazione, ai sensi dell’art. 278 c.p.c.; l’elemento di non analogia tra il caso di pendenza di due separati processi per la domanda generica e per la liquidazione e quello di pendenza di un unico processo in cui vi siano due separate pronunce su an su quantum sta proprio nella unitarietà del giudizio – decisione, che è affidata allo stesso giudice.

Se il criterio di discrezionalità della corte nell’esercitare la facoltà di sospensione è dato, come ritenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, soprattutto dalla prognosi di fondatezza della impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna generica, la attribuzione di una siffatta ipotesi di giudizio al giudice stesso che ha adottato la decisione appare irragionevole, e una ricostruzione estensiva dell’art. 337 II che ammetta la sospensione facoltativa della fase di liquidazione all’interno dello stesso processo si risolve in una interpretazione abrogativa.

2. Nel merito della causa, la sentenza non definitiva ha accettato, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza, l’inadempimento contrattuale e la illiceità del fatto posto in essere dalla Banca e la sua mera idoneità a causare un danno; l’accertamento della sussistenza di tale danno e del nesso di causalità tra questo e l’agire della parte è oggetto del presente giudizio.
A questo proposito la voce di danno prospettata dalla parte attrice rilevanti in quanto eziologicamente collegabili all’agire di controparte, sono l’avvenuta perdita e/o riduzione dell’accesso al finanziamento bancario, con l’effetto di una contrazione delle disponibilità finanziaria della impresa e della impossibilità di attuare il piano di sviluppo programmato con perdita dell’avviamento.

Il primo di questi fatti, e cioè la difficoltà di accesso al credito bancario, e il nesso causale tra questo e la segnalazione in contestazione, sono provati dalle dichiarazioni dei testi Cafarelli e Mariotti, entrambi direttori di agenzie di banca, il primo della Carialo e la seconda del San Paolo, con cui la Gesis aveva rapporti bancari: il primo ha dichiarato che, per effetto della segnalazione la banca respinse la richiesta di allargamento del fido e la seconda che, per effetto del medesimo fatto, l’affidamento fu revocato; è dunque provato che la predetta degnazione causò alla società una situazione finanziaria di diminuita liquidità, che la piccola – media impresa, come è notorio, acquisisce soprattutto con il ricorso al finanziamento bancario.

Il secondo e il terzo dei fatti sopraelencati, e cioè l’effetto di tale riduzione del finanziamento bancario sulla situazione economica della società, e in conseguenza, sui piani finanziari di questa, data la loro natura di fatti tecnici hanno costituito oggetto di consulenza contabile, secondo l’orientamento della più recente giurisprudenza anche di legittimità in punto acquisizione di fatti tecnici con detto mezzo; la consulenza, alle cui conclusioni congruamente supportate da indagini ed esposizioni dei criteri scelti, il tribunale ritiene di attenersi, ha accertato “un crescente degrado” dei “margini di tesoreria ovvero l’indice di liquidità primaria” anche nell’esercizio successivo alla vicenda in contestazione (1998) e “l’abbandono del suo disegno programmatico di sviluppo che poteva sorreggersi soltanto sull’incremento dei finanziamenti necessari per la copertura del suo fabbisogno finanziario durevole”.

La banca si difende eccependo che invero tali mutamenti della strategia aziendale sarebbero stati causati piuttosto dalla sopravvenuta crisi della new economy a cui andrebbe ascritta l’attività della Gesis, società del settore informatico; ma da un lato il consulente, che ha operato ovviamente nel contraddittorio delle parti, non facendo menzione di detta (con)causa di crisi finanziaria della società, ha manifestato di escluderne la rilevanza; d’altro canto, la stessa massima di esperienza è nel senso che proprio gli anni 90 furono il momento di maggiore espansione del settore informatico.

L’altra difesa della banca si fonda sulla contestazione del nesso di causalità tra la crisi dell’impresa e il proprio agire, essendo stata costituita con la partecipazione degli stessi soci altra società attiva nel medesimo settore e non penalizzata dalla predetta segnalazione; a prova dei fatti postulati la parte allega alla propria consulenza tecnica la copia dell’atto costitutivo della nuova società, allegazione a cui la controparte fa opposizione. Di detto documento pertanto legittimamente il consulente, non ha fatto menzione nei processi verbali e nella relazione, ai sensi del II comma dell’art. 198 c.p.c. che regola l’uso dei documenti diversi da quelli prodotti in causa e lo permette unicamente con il consenso di tutte le parti.

La eccezione di parte convenuta, di non tardività della produzione in relazione alla sopravvenuta esigenza di difesa probatoria sorta con la consulenza che avrebbe accertato il preteso danno e il suo rapporto causale con la situazione dei finanziamenti, non è fondata; infatti nella azione di responsabilità, il nesso di causalità tra il fatto illecito e/o l’inadempimento postulato e il danno è fatto costitutivo della domanda e costituisce materia del contendere sin dalla instaurazione del giudizio, e sin da quel momento la controparte ha la possibilità di difendersi probatoriamente. La allegazione del documento quindi è tardiva e inammissibile; la mancata prova del fatto opposto assorbe ogni osservazione circa la rilevanza della attività di un terzo e diverso soggetto rispetto alla società attrice.

La quantificazione delle voci di danno per diminuzione del valore del capitale economico della società è stata effettuata dalla consulenza in applicazione del metodo economico aziendale, fondato sul principio della attualizzazione, che non è contestato neanche dalla consulenza di parte convenuta, in ragione della dimensione e scarsa patrimonializzazione della società danneggiata; in particolare il danno emergente è stato quantificato sulla base della “diminuzione del valore economico della Gesis determinata in base alla differenza tra il “valore attuale di rendita” calcolato al termine dell’esercizio 1998 e quello dell’esercizio 1999; il lucro cessante è stato determinato sulla base dell’ “accrescimento patrimoniale che la Gesis avrebbe potuto conseguire” a mezzo del credito bancario sulla base della “entità media del valore economico della società stimato al termine dei due esercizi” di cui sopra.

Il danno emergente è stato quantificato in euro 290.920,00 e il lucro cessante in euro 593.925,00; la banca convenuta deve quindi essere condannata a pagare a parte attrice la predetta somma quale risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione, trattandosi di debito di valore e agli interessi dalla data della domanda; al difficoltà del caso costituisce ragione sufficiente di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite; le spese di consulenza sono per la medesima ragione poste a carico delle parti per ½ l’uno e liquidate in euro 10,000,00 per onorari e 417,14 per spese, in applicazione dell’art. 3 dell’allegato al DM 30 maggio 2002, che fissa gli scaglioni per la quantificazione degli onorari per l’attività preminente svolta dal consulente.

P.Q.M.

1°) condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma capitale di euro 884.843,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data della domanda;

2°) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma, 13 novembre 2004
Il Giudice Unico

f.to dott. Gabriella Muscolo

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Fonte: Adusbef

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