Trib. Savona – Sent. n. 844/04

l’indagine effettuata presso la ditta in questione appare assolutamente lacunosa non essendo stata effettuata né la duplicazione delle memorie dei computer, né un sequestro degli stessi; né fotocopie delle licenze esibite. Uniche prove sono pertanto costituite dalla relazione tecnica del pm composta da due sole laconiche righe: non essendo stata presentata alcuna documentazione comprovante il regolare possesso del software rinvenuto durante l’ispezione e indicato come “sprovvisto di licenza d’uso” si conferma quanto precedentemente indicato nel verbale di ispezione”; nonché dal verbale di ispezione stesso … Ora avendo la difesa in data odierna prodotto 5 fatture di acquisto di quel software risalenti come data di acquisto a periodo precedente alla ispezione, è possibile ritenere, e comunque nulla dimostra il contrario, che dette fatture non siano state rinvenute al momento della ispezione ma solo successivamente per un disguido. In presenza di queste incertezze gli imputati vanno assoluti con la formula piena non essendovi la prova circa l’elemento né oggettivo né soggettivo dei reati contestati.”.

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