Trib. Roma Sez. IX civile – Ord. 30 gennaio 2004

Il Giudice istruttore, dr. Nicoletta Orlanti, nella causa iscritta al n.67795/2003 R.G.C., vertente tra

Giovanni Battista Virga, elettivamente domiciliato in Roma, via Condotti n.91, presso lo studio dell’Avv. Marisa Pappalardo, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Luciano Piazza come da procura in calce all’atto di citazione

– attore e convenuto in riconvenzione

e

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n.1, presso lo studio degli Avv.ti Vittorio De Sanctis e Giuseppe Cerulli Irelli, che la rappresentano e difendono unitamente all’Avv. Tiziana Sborchia come da procura in calce all’atto di citazione notificatole

– convenuta ed attrice in riconvenzione

premesso che il prof. Virga ha chiesto che sia inibita all’Istituto convenuto l’utilizzazione della testata elettronica Giust.it, di cui le parti sono comproprietarie, nonché del suo nome e della banca dati da lui creata nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato fra le parti con contratto di edizione dell’11 luglio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, che sia inoltre posto a carico del convenuto il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o per il ritardo nell’esecuzione del provvedimento emanato e che sia ordinata la pubblicazione del dispositivo di esso;

osservato che nel merito l’attore ha chiesto la risoluzione del contratto di edizione sopra citato per inadempimento dell’Istituto Poligrafico, con condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti anche alla violazione del suo diritto morale d’autore, avente ad oggetto la paternità e l’integrità della rivista Giust.it, arbitrariamente manomessa dal convenuto, lo scioglimento della comunione sul dominio e sulla testata Giust.it, l’inibitoria a proseguire l’attività di manomissione sopra indicata e ad utilizzare la banca dati da lui creata, con condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione dei provvedimenti emanati ed ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza;

rilevato che l’Istituto Poligrafico ha a sua volta chiesto che sia inibito in via cautelare al prof. Virga di modificare ulteriormente il dominio www.giust.it e di utilizzare Internet o qualsiasi altro mezzo di comunicazione per la campagna di discredito nei suoi confronti e per sviare la clientela dalla rivista Giust.it alla rivista LexItalia.it, diretta dallo stesso Virga, con ordine di pubblicazione dell’emanando provvedimento, avendo nel merito chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore, l’inibitoria in via definitiva al prof. Virga in ordine all’accesso al sito Giust.it ed in ordine ai comportamenti ingiuriosi lamentati nonché la condanna dell’attore a risarcirgli i danni all’immagine conseguenti a tali comportamenti;

rilevato che allo stato il Poligrafico non risulta più utilizzare il sito Giust.it né la relativa testata e che conseguentemente appare cessata la materia del contendere in ordine alle contrapposte richieste cautelari di inibitoria all’accesso al predetto sito e di uso della testata;

ritenuto che va disattesa la richiesta del prof. Virga di inibire al Poligrafico l’utilizzazione della banca dati della rivista Giust.it;
osservato in primo luogo sul punto che priva di fondamento appare la pretesa del prof. Virga di rimozione dal sito dell’Istituto convenuto dei materiali dall’attore selezionati in qualità di direttore della rivista Giust.it, legittimamente pubblicati dal Poligrafico in qualità di editore della predetta rivista sino a che il rapporto di collaborazione fra le parti ha avuto esecuzione;
rilevato infatti che su tali materiali (articoli di dottrina, pronunce giudiziarie, provvedimenti normativi) nessun diritto può vantare l’attore, spettando all’editore, ai sensi dell’art.38 L. 22 aprile 1941, n.633, il diritto di utilizzazione economica dell’opera collettiva, fermi gli eventuali diritti di terzi sui singoli scritti pubblicati;

osservato, per quanto attiene ai criteri di archiviazione e di ricerca di tali materiali, che nessuna prova sussiste allo stato in ordine al carattere creativo della banca dati realizzata dall’attore ed alla conseguente sussistenza su di essa del diritto l’autore del prof. Virga, tenuto conto che dal punto 21 delle premesse al contratto dell’11 ottobre 2002 risulta che tale banca dati conteneva tutti i materiali pubblicati sulla rivista elettronica e che la possibilità di ricerca per materia non comporta di per sé un apporto creativo nella gestione del materiale archiviato, essendo consentita da qualsiasi software che preveda la ricerca per parole testuali;

rilevato inoltre che nel contratto sopra indicato le parti pattuirono uno specifico compenso in favore del Virga per l’attività svolta di costituzione della banca dati e per i successivi aggiornamenti di essa, sì che, anche ove fosse provato il carattere creativo dell’opera, deve ritenersi che il Poligrafico abbia acquistato a titolo derivativo i diritti di utilizzazione economica di essa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di opera dell’ingegno eseguita nell’ambito di un contratto di collaborazione (vedi Cass, 82/3439, Cass. 63/1938);

ritenuto che tali diritti non sono stati travolti dalla cessazione della collaborazione fra le parti, che non estende i suoi effetti alle prestazioni già eseguite nell’ambito del rapporto di durata;

osservato da ultimo sul punto che va riconosciuta al prof. Virga la facoltà di cedere a terzi i materiali collezionati e coordinati nel corso del rapporto con il Poligrafico, ai sensi dell’art.7, comma 3, del contratto dell’11 luglio 2000, che in tal modo risulta derogare alla disciplina dettata dall’art.102 bis 1.a. in favore del costitutore della banca dati, inteso come il soggetto che ha effettuato investimenti rilevanti per la realizzazione di questa, da identificarsi nel caso in esame nel Poligrafico, stante i versamenti, sopra ricordati, in favore del Virga per l’acquisizione e l’aggiornamento della predetta banca dati;

ritenuto, per quanto attiene alle ulteriori richieste cautelari del convenuto, che l’istanza del Poligrafico volta ad inibire al prof. Virga l’attività di sviamento di clientela da Giust.it a LexItalia.it non può essere accolta, non risultando strumentale alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, che non hanno ad oggetto la dedotta attività di concorrenza sleale del Virga;

osservato che va invece accolta la richiesta del convenuto di inibire al prof. Virga la prosecuzione della pubblicazione sul sito www.giust.it del comunicato prodotto dal Poligrafico nell’udienza del 19 novembre 2003, parzialmente modificato nelle more del procedimento, stante la natura lesiva di esso della reputazione dell’ente convenuto sia per i termini utilizzati dall’attore nella ricostruzione della vicenda sia per il tono complessivamente offensivo e denigratorio nei confronti del convenuto (si pensi all’attribuzione al Poligrafico della commissione di gravi abusi, di attività illegittima ed abusiva nonché il riferimento al Poligrafico come rientrante fra soggetti i quali, in modo levantino, cercando di trovare uno spazio che non hanno conquistato con il loro lavoro e che certamente non meritano), ben al di là dell’esigenza di comunicare ai lettori l’interruzione della collaborazione fra le parti ed il trasferimento a LexItalia dei materiali già raccolti dal Virga per la rivista Giust.it;

rilevato che, vertendosi in tema di diritti della personalità, non appare tollerabile la prosecuzione dell’attività lesiva nelle more del giudizio di merito, considerata anche la diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato dall’attore;

ritenuto che va inoltre accolta la richiesta del Poligrafico di pubblicazione del presente provvedimento nella parte relativa all’inibitoria disposta a carico dell’attore, trattandosi di misura idonea a contenere almeno in parte il pregiudizio già arrecato alla reputazione del convenuto

P.Q.M.

1) Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti in ordine alla richiesta di Giovanni Battista Virga di inibitoria a I.P.Z.S. s.p.a. di utilizzazione del suo nome e della testata Giust.it ed alla richiesta di I.P.Z.S. s.p.a. di inibitoria a Giovanni Battista Virga di modifica del sito Giust.it;

2) Inibisce a Giovanni Battista Virga di proseguire la pubblicazione sul sito www.giust.it del comunicato intitolato Cessazione delle pubblicazioni della rivista Giust.it, in quanto lesivo della reputazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., per le espressioni utilizzate e per il tono complessivamente offensivo e denigratorio di esso nei confronti di I.P.Z.S. s.p.a.;

3) Ordina la pubblicazione per cinque giorni consecutivi del capo che precede sul sito www.giust.it a cura di I.P.Z.S. s.p.a. ed a spese di Giovanni Battista Virga, autorizzando l’Ufficiale giudiziario procedente ad avvalersi di esperti di sua fiducia nel settore informatico per l’accesso al predetto sito;

4) Rigetta le altre istanze cautelari delle parti;

5) Rinvia per la prima comparizione all’udienza già fissata del 12 febbraio 2004.

Si comunichi

Roma, 30 gennaio 2004
Il Giudice Istruttore
Depositato in Cancelleria

Roma, lì 11 febbraio 2004
Il Cancelliere

Possibly Related Posts: