GIP Teramo Decr. archiviazione 6 aprile 2004

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo

Richiesta di archiviazione
artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo

Il Pubblico Ministero Dott. Davide Rosati

Visti gli atti del procedimento penale nr. 8014/03 Reg. Gen. nei confronti di/relativo a TIZIO, nato il … a … ed ivi residente in via …
iscritto nel registro delle notizie di cui all’art. 335 comma 1 c.p.p. in data 30/10/2003.

Rileva che le successive indagini effettuate fanno emerfere elementi tali da non consentire al P.M. la conteinuazione dell’esercizio dell’azione penale.

Segnatamente, le lagnanze del denunciante traggono origine dalla ricezione di messaggi di posta elettronica (email) inviate automaticamente dal server della ditta dell’indagato alla casella di posta del denunciante. Tali messaggi, altro non erano che degli avvisi del sistema informatico che notiziavno il denunciante della presenza di virus sulla posta elettronica a lui diretta, provvedendo, contestualmetne, alla eliminzazione del file infetto nell’intento di tutelare sia il mittente del messaggio, tra l’altro cliente del provider EURONET, e sia il destinatario. Va pertanto riconsiderato l’elemento psicologico sottostante la condotta dell’indagato, carente della petulanza, dell’intento di malanimo o di dispetto ovvero di altro biasimevole motivo finalizzato ad arrecare molestie e interferire nella sfera privata altrui. Diversamente, i messsaggi inviati alla casella di posta del denunciante dal sistema informatico dell’indagato, erano finalizzati esclusivamente al rispetto degli accordi contrattuali con il proprio cliente e nell0intento di tutelare l’integrità dei sistemi informatici del mittente e del destinatario che sicuramente sarebbero stati attacati dai virus informatici con imprevedibili danni.

Va quindi esclusa l’esistenza dell’elemento costitutivo del reato previsto dall’art.660 del c.p..

Inoltre, contrariamente a quanto esposto dal denunciante non è ipotizzabile l’intercettazione della corrispondenza giacchè il sistema informatico effettua una analisi tecnica del file non intervenendo, naturalmente, nel contenuto dello stess; semplicisticamente, il server non sa leggere tra le righe.

Visto gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Teramo, 15/3/04

Il Pubblico Ministero
Dott. Davide Rosati

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Tribunale di Teramo

Il Giudice
letta la richiesta di archiviazione e ritenuta la stessa accoglibile;
letti gli artt. 408 – 409 c.p.p.
DISPONE
l’archiviazione del procedimento penale in oggetto e la restituzione degli atti al PM in sede.
Teramo, 6/4/04
Il GIP

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