Spam e indirizzi e-mail. Quando la 675 è impotente

Interlex n. 163

di Andrea Monti

Ha suscitato l’oramai usuale clamore la posizione dell’Ufficio del garante per i dati personali, secondo la quale raccogliere indirizzi di posta elettronica pubblicamente disponibili a fini di spam sarebbe contrario alla L. 675/96, se l’azione è commessa senza informativa e consenso dell’interessato.
In realtà questa affermazione di principio non può avere un valore generale perché è la definizione stessa di “dato personale” contenuta nella legge (qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) ad escluderne l’automatica applicabilità.

Nella misura in cui un indirizzo di posta elettronica non sia immediatamente ed univocamente riferibile ad un soggetto, infatti, non è possibile parlare di “dato personale” in senso tecnico. Come nel caso degli “indirizzi di servizio” che ciascuno di noi possiede sui vari freemail provider. Paradossalmente questo ragionamento vale a fortiori nel caso di impiego di nomi “identificabili”.
Ma prendiamo un esempio meno “estremo” e facciamo riferimento ad un indirizzo come, ad esempio, “mcXXXX@mclink.it”.
A meno che il titolare – nella specie il sottoscritto – non dichiari ufficialmente di essere l’intestatario dell’indirizzo è difficile che lo spammer possa associarlo alla mia persona. A dire il vero, anche in questo caso avrei qualche dubbio sull’applicabilità della L. 675. Perché di Andrea Monti, in Italia ce ne sono parecchi (solo fra gli avvocati, dovremmo essere in sei).

Proviamo allora a ragionare su un indirizzo che palesemente sembra costituire un dato personale: “manlio.cammarata@interlex.it”. Che cosa rivela la formulazione di questo indirizzo?
Nulla più – con tutte le scuse al direttore – che un quidam Manlio Cammarata ha una mailbox attestata su un non meglio qualificato dominio interlex.it. Solo dopo essersi collegati al sito della testata e avendone letto i credits si apprende che il dr. Manlio Cammarata è un giornalista che dirige una testata di informazione giuridica la cui sede è in una località in provincia di Roma. E’ solo a questo punto che entra in gioco la L. 675/96, perché solo ora i “mattoni informativi” sono stati aggregati in una “costruzione” autonomamente identificabile. Se tuttavia mi fermo ben prima di questo punto, tutto quello che ho è una congerie incoerente di dati grezzi.

E’ appena il caso di rilevare che anche nel caso degli indirizzi di posta elettronica associati a domini corrispondenti a personaggi famosi o aziende rinomate la situazione è identica. Dato che non esiste un’anagrafe che consenta di verificare la corrispondenza degli indirizzi e-mail alle identità dei titolari (e che chiunque può scegliere il nickname che preferisce)chi può giurare sul fatto che “bill.clinton@whitehouse.com” sia l’indirizzo dell’ex presidente degli USA?

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