Trib. Teramo Ord. 6 novembre 2002

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Luisa Ciangola Presidente

Dott. Carmine Di Fulvio Giudice

Dott. Marco Billi Giudice relatore

Pronuncia la seguente

ORDINANZA

Nella procedura di reclamo iscritta al n. 1483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2002 e vertente tra Hotel President S.r.l. (reclamante) e Villaggio Club S.p.A. (reclamata), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo ­ Sezione distaccata di Atri ex. Art. 700 c.p.c. il 23 luglio 2002

RILEVATO

· Che con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Villaggio Club S.p.a. chiedeva che venisse inibito alla Hotel President S.r.l. l’uso del nome a dominio “villagioclub.it”, assumendo la violazione dell’art. 10 delle Regole di Naming, dell’art. 2564 c.c., degli artt. 13 e 14 del R.D. 929/42 (cd. Legge marchi) ed il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della resistente;

· Che nella comparsa di risposta la Hotel President S.r.l. chiedeva il rigetto della domanda, eccependo che la ricorrente non aveva indicato l’oggetto della futura causa di merito e deducendo l’inesistenza del fumus del diritto fatto valere per insussistenza delle singole violazioni lamentate;

· Che con ordinanza del 23 luglio 2002 il giudice della cautela accoglieva il ricorso ed interdiceva alla Hotel President S.r.l. l’utilizzo del nome a dominio indicato dalla ricorrente;

· Che avverso tale ordinanza la Hotel President S.r.l. proponeva reclamo;

· Che la reclamante sosteneva, preliminarmente, la nullità dell’ordinanza emessa dal giudice della cautela per violazione dell’art. 102 c.p.c., non essendo stato instaurato il contraddittorio nei confronti della Registration Authority Italiana presso il C.N.R., litisconsorte necessario;

· Che, sempre in via preliminare, la reclamante eccepiva la nullità del ricorso introduttivo della fase cautelare per mancata indicazione dell’azione sostanziale sottesa;

· Che, nel merito, la reclamane ribadiva l’insussistenza del fumus del diritto fatto valere dalla controparte;

· Che nella comparsa di risposta la Villaggio Club S.p.a. chiedeva il rigetto del reclamo contestandone l’infondatezza con riferimento tanto alle eccezioni preliminari che alle deduzioni di merito;

RITENUTO

· Che, con riferimento al primo motivo di reclamo, il Collegio ritiene che nel caso di specie la Registration Authority Italiana presso il C.N.R. non sia un litisconsorte necessario, derivando dalla sua mancata presenza in giudizio esclusivamente l’impossibilità di emissione di n ordine giudiziale nei suoi confronti;

· Che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, nel senso dell’insussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario si è espresso anche i Tribunale di Modena con ordinanza del 7 dicembre 2000;

· Che, in ogni caso, l’ordine giudiziale di inibizione dell’uso del nome a dominio può essere nei confronti del soggetto che ne abbia chiesto la registrazione (nel caso di specie la Hotel President S.r.l.), il quale in ottemperanza a tale ordine dovrà provvedere a far disporre la “sospensione” del nome a dominio da parte della Registration Authority;

· Che, sempre con riferimento alle eccezioni preliminari, il Collegio ritiene che la ricorrente nella propria domanda cautelare abbia indicato con sufficiente chiarezza quale fosse l’azione sostanziale sottesa;

· Che, infatti, nelle conclusioni del ricorso introduttivo della fase cautelare la ricorrente ha espressamente chiesto l’inibitoria dell’uso del nome a dominio da parte della resistente facendo “espressa riserva di adire l’A.G. ordinaria per la conferma del provvedimento cautelare ed il risarcimento dei danni subiti e con addebito di spese anche giudiziali”;

· Che dunque, come rilevato dal giudice di prime cure, dalla lettura integrale del ricorso emergono con chiarezza gli estremi della causa pretendi della futura azione di merito, individuata dalla ricorrente nella azione risarcitoria (oltre che nella richiesta di conferma del provvedimento cautelare eventualmente ottenuto sulla base dell’attività di concorrenza sleale posta in essere dalla controparte a proprio danno, almeno sotto il profilo della confusorietà);

· Che, a tal proposito, l’omessa indicazione nel ricorso introduttivo dell’art. 2598 c.c. appare del tutto irrilevante dal momento che, in primo luogo, l’azione sostanziale sottesa alla tutela cautelare invocata appare chiaramente desumibile dal contenuto dell’atto e dalle sue conclusioni e in secondo luogo, in base al principio iura novit curia, la qualificazione giuridica della domanda compete al giudice mentre alla parte spetta esclusivamente la prospettazione dei fatti e la proposizione delle relative domande;

· Che, con riferimento alla sussistenza del fumus del diritto fatto valere, il Collegio ritiene che il domain name possa essere qualificato come un “segno distintivo” del contenuto di un sito Internet (cd. “segno distintivo atipico”) e pertanto debba essere assoggettato alla disciplina legale dei segni distintivi, dal momento che anche attraverso l’utilizzo di un terminato domain name è possibile svolgere attività di concorrenza sleale e generare confusione nel mercato dei consumatori;

· Che in tal senso appare orientata la maggiore giurisprudenza di merito (cfr., solo a titolo esemplificativo, Trib. Modena, 30 maggio 2000: “il conflitto fra “domain names” e marchi anteriori deve essere risolto con ricorso alle norme che regolano i rapporti fra segni distintivi; quindi il titolare di un marchio può opporsi all’adozione di un “domain name” uguale o simile al proprio segno se, a causa dell’identità o affinità fra prodotti o servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in n rischio di associazione”, Tribunale di Roma 9 marzo 2000: “il “domain name”, ove utilizzato da un imprenditore, può reputarsi un segno distintivo suscettibile di entrare in conflutto oltre che con altri “domain name” eventualmente simili, anche con altri segni tipici quali in particolare il marchio, così che, in caso di conflitto, può chiedersi l’inibitoria prevista dall’art. 63 l. marchi. Infatti, pur tenendo conto della sua peculiare natura e funzione tecnica, il “domain name” non può ritenersi un mero indirizzo elettronico o una casella postale e, ove utilizzato in connessione allo svolgimento di una attività economica, assume anche una funzione di individuazione dell’attività economica connessa”);

· Che nel caso di specie il giudice della cautela ha correttamente ritenuto che la registrazione del domain name “villageclub.it” da parte della Hotel President S.r.l. appare allo stato integrare tutte le condizioni richieste per l’applicazione degli artt. 2564 (in combinato disposto con l’art. 2567 c.c.) e 2598 n. 1 c.c. (in tema, rispettivamente, di contraffazione di ditte e di concorrenza sleale essendo chiaramente confondibile con la determinazione sociale del Villaggio Club S.p.a.;

· Che, a tal proposito, particolare rilievo assume la circostanza che le parti in causa non soltanto svolgono la medesima attività imprenditoriale ma operano anche in luoghi geograficamente contigui (Tortoreto e Silvi Marina);

· Che, proprio dalla coincidenza della tipologia dell’attività svolta e dalla contiguità dei luoghi di esercizio, scaturisce la possibilità di confusione lamentata dalla ricorrente ­ reclamante (sostanzialmente identico a ta denominazione);

· Che il Collegio ritiene del tutto irrilevanti ai fini del decidere le osservazioni svolte dalla reclamante in ordine alla possibilità per l’utilizzatore di Internet di effettuare delle ricerche avvalendosi, come “chiavi di ricerca”, delle cd. Ricerche ipertestuali, ossia quando con l’ausilio di un motore di ricerca si voglia individuare l’elenco di tutti i siti (attivi in Italia o nell’intero Web) all’interno dei quali figuri una (o diverse) parole chiave;

· Che a mero titolo esemplificativo, effettuata in data 31 ottobre 2002 una ricerca con il motore di ricerca “Altavista” ponendo come parole chiave i termini “villaggio” e “club”, si otteneva un elenco di 5.900 pagine di siti contenenti (in una qualsiasi parte del loro contenuto) i suddetti termini chiave;

· Che, tuttavia, il caso di specie è totalmente diverso, dal momento che il domain name (nome identificativo di un sito) non può essere assolutamente confuso con le parole chiave da utilizzare nell’ambito di un motore di ricerca;

· Che infatti mentre, come si è detto, con le chiavi di ricerca si ottiene un elenco di siti, componendo un domain name in sostanza si digita un indirizzo, si “chiama” un nome che è identificativo di un solo ed esclusivo sito internet;

· Che, dunque, la possibilità di confusione per l’utente Internet si verifica quando, come nel caso di specie, una società (ad es. la Hotel President S.r.l.) si avvalga di un domain name (“villaggioclub.it”) del tutto simile (se non identico) alla denominazione sociale di una società che opera nel medesimo settore commerciale ed in luoghi prossimi geograficamente (come la Villaggio Club S.p.a.);

· Che, infatti, l’utente Internet digitando un ben preciso indirizzo (rectius componendo il domain name “villaggioclub.it”) non si collegherà con il sito Internet della Villaggio Club S.p.a. (società con denominazione uguale al domain name digitato) ma con una società diversa che però opera nel medesimo settore ed ambito geografico;

· Che, invece, l’utente che effettua una ricerca ipertestuale come quella sopra esemplificata, si troverà in una situazione assolutamente diversa da quella del caso di specie, dal momento che avrà a disposizione un nutrito elenco di siti Internet tra i quali effettuare una successiva selezione;

· Che, pertanto, il Collegio ritiene che sussista il fumus del diritto fatto valere dalla ricorrente e che, conseguentemente, il reclamo debba essere rigettato;

· Che la regolamentazione delle spese verrà effettuata unitamente alla decisione nel merito della causa.

P.Q.M.

· Rigetta il reclamo proposto dalla Hotel President S.r.l. nei confronti del Villaggio Club S.p.A..

Si comunichi.

Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 5 novembre 2002.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Lusa Ciangola

Il GIUDICE RELATORE

Dott. Marco Billi

 

Depositato in cancelleria 6 novembre 2002

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