Trib. Crema Ord. 24 luglio 2000

TRIBUNALE DI CREMA

Il Giudice

Letti gli atti, a scioglimento della riserva,

ritenuto:

che deve essere affermata la giurisdizione della A.G. italiana, ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 218/95 (nuovo dir. Int. Priv.), in quanto la società resistente ha sede in Italia;

che deve ritenersi l’applicabilità, nel caso di specie, del diritto italiano, ai sensi dell’art. 62 L. 218/95, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità discendente dalla attività di concorrenza sleale denunciata dal ricorrente ed in considerazione del fatto che il danno lo si ritiene realizzato presso quest’ultima società, sedente in Italia (Cass. 1990, n. 1301;);

che analogamente sussiste la competenza di questo Tribunale quale locus commissi delicti ai sensi dell’art. 20 cpc, sempre in considerazione del luogo ove si è verificato il danno lamentato (Cfr. per ipotesi di denigrazione di prodotti a mezzo di messaggi TV, Cass. 5.6.91 n. 6381 e Cass. 25.1.95, n. 866);

che non sussistono i presupposti del litisconsorzio necessario nei confronti della autorità di registazione del dominio “com”, e cioè della americana ICANN o della delegata IANA, in quanto il presente ricorso non allega alcuna violazione della disciplina che regola l’attribuzione dei domini Internet, risultando invece la causa petendi dell’odierno ricorso riferita esclusivamente ad un supposto illecito extracontrattuale, in relazione al quale la registrazione di un determinato dominio di rete costituisce semplicemente una della modalità di realizzazione dell’illecito stesso; che, quindi, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna doglianza è esperibile nei confronti del registrer, e nessuna impossibilità giuridica di pronuncia separata appare sussistere nel caso di specie ex art. 102 cpc;

che a prescindere da ciò, quand’anche si ritenesse la corresponsabilità dell’autorità di registrazione, nessuna violazione del principio del contradditorio potrebbe dirsi consumata dalla mancata citazione in giudizio di quest’ultima, non sussistendo obbligo per il danneggiato di evocare in giudizio tutti i responsabili (Cass. Sez. III, 02-07-1997, 5944/1997, Soc. Italmobiliare – Berruti, in Giust civ, 1997, I, 3049);

che nel merito, il ricorso va accolto;

che in relazione al fumus, ne va ritenuta la sussistenza in quanto:

1) la condotta denunciata appare innanzitutto integrare l’ipotesi si concorrenza sleale di cui al n. 1 dell’art. 2598 cc.

A tale proposito, va preliminarmente affermato che le attuali parti processuali sono concorrenti tra loro.

La ricorrente Alnitec srl infatti produce apparecchiature per ozonoterapia e le commercializza, mentre la resistente Biaccabi snc svolge attività di mera commercialiazzazione della medesima tipologia di prodotti realizzati da terzi.

Con riguardo all’attività di commercializzazione, quindi, le due ditte sono in concorrenza atteso che la struttura predisposta dalla ricorrente per la vendita dei propri prodotti confligge con quella della Biaccabi, riferendosi entrambe le società alla medesima clientela.

Va peraltro ricordato che per costante giurisprudenza, sono in concorrenza tra loro anche soggetti che operano a diversi stadi della catena produttivo-distributiva, in quanto la loro attività incide sulla medesima cerchia di consumatori finali, si da rendere la condotta denunciata idonea a creare uno svantaggio concorrenziale dell’uno a favore dell’altro (Cass. 90/637; Cass. 91/2738).

Ciò detto, si ritiene che la resistente, attraverso l’attività denunciata, abbia realizzato atti idonei ad indurre confusione nel pubblico tra l’attività propria e quella esercitata dalla ricorrente, in particolare inducendo il consumatore web navigator ad identificare la Biaccabi snc come un soggetto commerciale direttamente collegato all’azienda concorrente Alnitec.

L’istruttoria espletata ha infatti evidenziato le seguenti circostanze:

a) avvenuta registrazione ed utilizzo, da parte della resistente Biaccabi snc, del dominio Internet denominato “Alnitec.com”, ove “Alnitec srl” è il nome della società ricorrente;

b) predisposizione di un meccanismo di reindirizzamento dei collegamenti in rete, idoneo a convogliare tutte le “visite” al sito “www.alnitec.com” verso il diverso sito www.biaccabi.com, cosicchè cliccando sul sito www.alnitec.com appare il sito www.biaccabi.com;

c) predisposizione, all’interno del sito www.biaccabi.com di un link denominato “Alnitec.com”;

d) predisposizione della pagina “Alnitec.com” (alla quale si perviene cliccando sul link appena citato) con fotografie e materiale proveniente dal catalogo Alnitec;

e) predisposizione di pagina “Alnitec.com” di un modulo di posta elettronica alla voce “contattaci” con preinserimento dell’indirizzo e-mail della Biaccabi.

Orbene, è fatto notorio che il suffisso “com” identifica i domini/siti internet con destinazione commerciale, diversamente dai suffissi “org” (organization”, “edu” (educational), “net” (networks), “int” (international organization).

Conseguentemente, ogni impresa che voglia aprire un sito in rete registra un dominio (corrispondente poi, all’indirizzo internet, previo prefisso “www”) la cui denominazione prevalentemente, corrisponde al nome dell’impresa seguita dal suffisso “com”. In tal modo si ha, ad esempio, nel mercato automobilistico, “Fiat.com”.

Ne consegue che registrare ed utilizzare un dominio corrispondente al nome di una impresa esistente, induce automaticamente il consumatore a ritenere che a quel dominio corrisponda il “sito ufficiale” dell’impresa stessa, e che i contenuti del sito stesso siano emanazione diretta dell’impresa a cui corrisponde in nome del domini.

Nel caso in esame, la Biaccabi, registrando il dominio corrispondente al nome della concorrente, si è presentata al pubblico di internet come il referente appunto “ufficiale” dei prodotti Alnitec, inducendo il possibile acquirente Alnitec a riferirsi eclusivamente alla Biaccabi per ottenere informazioni sui macchinari prodotti e commercializzati dalla prima.

Inoltre, cliccando su www.alnitec.com non appare solamente la home page di www.biaccabi.com (appunto il sito ufficiale di Biaccabi snc), ma in tale pagina risulta inserito il link “alnitec.com”, unitamente ai link di altri produttori di macchine per ozonoterapia di cui Biaccabi cura la commercializzazione (cfr. dich. Basana): senonchè mentre per questi ultimi produttori il link viene denominato semplicemente con il nome della ditta (“Ozonosan”, “Multiossigen”, “Biozomat”, cfr. doc. 6 ricorrente), il link Alnitec viene identificato diversamente, appunto “Alnitec.com”. Tale ulteriore comportamento conforta il visitatore nell’errata conclusione che la Alnitec non sia semplicemente una delle imprese commercializzate dalla Biaccabi (e di cui ai citati link), ma una compagine di cui (diversamente dalle altre ditte) Biaccabi rappresenta l’interfaccia privilegiata nei confronti del mercato, creando quindi confusione sulle rispettive attività delle parti.

Peraltro, altre considerazioni inducono questo giudice a ritenere atto di concorrenza sleale l’utilizzo di un dominio Internet corrispondente alla ragione sociale di un concorrente.

In primo luogo, come ha già sostenuto il Tribunale di Milano il 10.6.1997 (in F.I., 1998, I, 925) il domain name (nella specie “Alnitec.com”) deve ritenersi, ormai, in considerazione della rilevanza economica assunta dall’e-commerce”, un carattere distintivo dell’azienda, assimilabile all’insegna (tutelata, com’è noto, contro le possibili attività confusorie di terzi, ex artt. 2568 e 2564 cc) e ciò, ritiene questo giudice a prescindere dalla avvenuta registrazione di detto domain.

Secondariamente, non appare contestabile che sia avvertita, a livello planetario, l’esigenza di garantire i titolari di nomi identificativi di persone fisiche e giuridiche contro le registrazioni e gli utilizzi, da parte di terzi non autorizzati, di domini web corrispondenti a tali nomi.

In tal esplicito senso è orientata la proposta di legge “Passigli “ del governo italiano, annunciata dal Consiglio dei Ministri il 12.4.00, nonché la c.d. Anti-cybersquating consumer protection act del Congresso USA del 5 agosto 1999, laddove si considera responsabile chiunque “registrers traffics in or uses a domain name” che sia “identical or confusingly similar” con un marchio altrui (trademark or services mark).

Si tratta cioè di sintomi della sensibilità dei legislatori occidentali nei confronti di queste nuove modalità di concorrenza sleale (ed in generale di lesione dei diritti della personalità) sintomi che risultano utili ad ascrivere, nel caso concreto, la portata precettiva dell’enunciato di cui all’art. 2598 n. 1 cc.

2) Si ritiene peraltro, che la condotta denunciata da Alnitec integri altresì l’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 2 dell’art. 2598 cc (diffusione di notizie in discredito del concorrente).

Infatti, parte ricorrente ha prodotto in atti un messaggio di posta elettronica proveniente dalla Biaccabi snc (in risposta ad un sedicente interessato ai prodotti Alnitec) in cui si presenta il prodotto Alnitec come necessitante “di qualche anno di rodaggio per verificarne la compatibilità di tutta la componentistica all’esposizione all’ozono” la cui novità (il generatore al titanio) è da sottoporre alla verifica “dell’usura del tempo”, nonché “il cui grosso limite è il flusso (…..) con ovvie variazioni di concentrazioni nel caricamento delle siringhe grandi”, ritenendola “una struttura interessane per il settore veterinario”.

Orbene, il legale rappresentante della Biaccabi ha confermato in udienza che il messaggio proviene dalla Biaccabi e corrisponde al suo personale pensiero.

In relazione a ciò, questo giudice ritiene che anche tale condotta sia contraria ai principi di correttezza commerciale.

Infatti, detta condotta, se di per sé potrebbe, in ipotesi anche apparire finalizzata a fornire al potenziale cliente una più esaustiva informazione di mercato, appare sotto luce diversa se collegata all’attività confusoria più sopra ricordata.

Ed infatti, nella misura in cui Biaccabi, attraverso l’utilizzo del dominio “Alnitec.com” e della altre condotte ad essa collegate, si è presentata nei confronti del consumatore come l’interlocutore privilegiato ed il referente esclusivo ed “ufficiale” della Alnitec nei confronti del potenziale cliente della stessa, il contenuto del messaggio e-mail di cui sopra diventa non un parere tecnico proveniente da un commerciante esperto del settore, bensì una valutazione che appare provenire dalla stessa Alnitec, e quindi dotata di particolare autorevolezza e credibilità.

In sintesi quindi, da una parte Biaccabi si presenta nel world wide web come una sorta di interlocutore privilegiato per chi voglia acquistare prodotti Alnitec e dall’altra, in virtù della credibilità discendente da tale autoinvestitura, ne diffonde notizie sostanzialmente lesive dell’immagine commerciale, in tal modo intercettando e bloccando la richiesta del mercato, opportunemente convogliata verso altre ditte commercializzate da Biaccabi (cfe. E-mail citato: “a ns modesto giudizio, le migliori tecnologie rimangono quelle tedesche, Ozonosan (…) o Biozomat”.

Nello stesso senso va letto l’aver posizionato il link “Alnitec.com” sotto la voce “veterinaria” della home page, inducendo il visitatore a ritenere la produzione Alnitec come destinata a tale esclusivo settore.

Né vale sostenere la insussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente: è noto infatti che la concorrenza sleale postula un danno puramente di pericolo, risultando sufficiente la prova dell’idoneità dannosa dell’atto (Cass. 1991 n. 8691), prova che può dirsi raggiunta, data la potenziale diffusione del messaggio di rete.

Da ultimo, quanto all’elemento soggettivo, occorre osservare che, anche ai sensi dell’art. 2600 cc. all’accertamento della concorrenza sleale consegue la presunzione della colpa in capo all’agente, sul quale grava l’onere di dimostrarne l’insussistenza. Tale onere, nel caso in esame, non può dirsi soddisfatto, in conseguenza della complessa e articolata condotta imputabile alla Biaccabi;

che quanto al periculum, l’enorme potenzialità diffusa della rete indice a ritenere che il pregiudizio paventato dal ricorrente possa divenire irreversibile qualora si attendesse l’esito della decisione in via ordinaria.

Il ricorso va quindi, accolto con pubblicazione del dispositivo di questa ordinanza anche ai sensi dell’art. 2955 cc;

pronunciando sul ricorso ex art. 700 cpc introdotto da Alnitec srl con atto depositato il 30.6.2000 nei confronti della Biaccabi snc, accoglie il ricorso e per l’effetto

inibisce

a Biaccabi snc:
1) l’uso del dominio “alnitec.com” e del reindirizzamento verso il sito www.biaccabi.com;
2) il mantenimento dell’indicazione “alnitec.com” e del relativo link nella pagina intestata “attrezzature” nel sito www.biaccabi.com;
3) l’utilizzo della pagina “alnitec.com”;
4) l’utilizzo dei messaggi e-mail predisposti con indirizzo Biaccabi snc e relativi ad “alnitec.com”.

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata, una sola volta e per estratto, sul Corriere della Sera, nonché sulla pagina iniziale del sito www.biaccabi.com per la durata di giorni sessanta, a spese della Biaccabi snc.

Fissa il termine di giorni trenta per l’inizio della causa di merito.

Crema 24 luglio 2000

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